Nokia6, prima di postare la tua replica, sei sicuro di aver letto il mio intervento? Sembrerebbe di sì, dato che lo hai citato, ma quello che hai scritto appare più come una risposta all'utente che ha iniziato la discussione che come una considerazione basata sulla presa d'atto degli elementi da te descritti, dei quali, evidentemente, non hai cognizione.
Il contratto ha forza di legge tra le parti, ma non è una legge.
A mio avviso, per i motivi che ho già spiegato, eventuali clausole in questione (che tu, comunque, non hai riprodotto), perfino se sono frutto di trattativa individuale modificativa del contratto per adesione, non sono valide (poi bisognerebbe stare a discutere sul fatto che siano nulle, annullabili o inefficaci, ma quel che importa in questa sede è che non sono applicabili). Fossi io nei panni di Nsnsimone, metterei in mora la controparte diffidandola a restituirmi il maltolto e dal proseguire coi comportamenti scorretti. Se questa farà orecchie da mercante, non resta che adire l'autorità giudiziaria, che certamente, per i motivi suesposti, mi darebbe piena ragione. Quando una norma dispone in maniera perentoria che una data cosa (comportamento, oggetto etc.) è vietata, non ammessa, illecita, nulla etc., si tratta di una norma prescrittiva, non violabile. Questo significa che a nulla rileva ogni patto contrario tra privati, anche se stipulato nell'àmbito della libertà di iniziativa economica e di disposizione dei propri beni (il contratto ha ad oggetto, per l'appunto, obbligazioni di tipo matrimoniale; il matrimonio è per l'appunto un negozio giuridico ma non un contratto, anche se spesso è confuso con la convenzione matrimoniale, cioè l'atto con il quale i coniugi scelgono il regime patrimoniale – comunione o separazione dei beni –, che per l'appunto è un contratto). Ovviamente a nulla rileva dinnanzi al giudice, perché finché non si finirà lì nessuno potrà mettere bocca su ciò che i privati fanno, finché non folino la legge penale.