CApito male, il Tar del Lazio diceva che "che, ferma restando la legittimità della decisione assunta dall’operatore di recedere, per il futuro, dall’offerta promozionale in questione, altrettanto non si può dire per la sua scelta di disconoscere il credito telefonico eccedente € 2.000,00 già maturato dall’utente mediante autoricarica"