In via di principio, occorre infatti osservare che
la caratteristica fondamentale dei prodotti prepagati (quali SIM e chiavette USB ricaricabili) è quella di consentire la fruizione di traffico telefonico e/o dati fino all’esaurimento del credito preventivamente acquistato. Per tale ragione, i suddetti prodotti si prestano ad essere utilizzati principalmente da utenti che intendano usufruire di un meccanismo di controllo “esogeno” e sicuro della propria spesa massima. Di conseguenza, ammettere la possibilità di effettuare traffico anche al di sotto di tale “soglia” (per giunta per importi rilevanti) finisce per vanificare tale sistema di controllo e per determinare una modifica sostanziale della natura dei prodotti in questione. L’esistenza di una siffatta possibilità avrebbe pertanto dovuto essere comunicata in maniera chiara e precisa ai relativi utenti e ai potenziali acquirenti onde consentire loro l’effettuazione di scelte consapevoli.
In proposito, non può essere considerata sufficiente la mera indicazione prevista dall’articolo
13.5 delle condizioni generali di contratto di H3G. Da un lato, infatti, tale disposizione costituisce l’unica modalità attraverso la quale H3G ha informato gli utenti della possibile effettuazione di traffico a credito esaurito e non si contraddistingue per chiarezza e visibilità. Pertanto, i
n assenza di altri meccanismi volti a informare in maniera più chiara ed esaustiva gli utenti circa tale evenienza, la stessa non potrebbe essere considerata idonea a consentire ai consumatori l’effettuazione di scelte consapevoli. In ogni caso, si rileva che tale previsione si applica al solo caso in cui il traffico a credito esaurito venga effettuato “per motivi tecnici che non sono nella disponibilità di ‘3’”. Di conseguenza, la stessa non può essere invocata per giustificare le contestazioni e gli addebiti oggetto di istruttoria, che sono stati sempre causati, per espressa e ripetuta ammissione del professionista, da anomalie dei propri sistemi.