E no, egregio Sig. rappresentante galactico, a non aver capito una "benemerita" del mio thead ( anzi ad averne palesemente invertito ogni senso e finalita' ) e' proprio Lei!
Preliminarmente, non sono avvocato, ma giurista.
Degli operatori mobili sono il cosiddetto "terrore", poiche' ne vinco stragiudizialmente ( intendo in fase precontenziosa e preconciliativa ) quasi sempre ogni reclamo - anche il piu' ardito -, ottenendo i dovuti e pieni rimborsi e/o indennizzi a fronte di disservizi e/od inadempimenti contrattuali.
E con me il cosiddetto Garante delle Comunicazioni, dicesi direzione "tutela dei consumatori" e la cosiddetta segreteria vengon messi perentoriamente in riga in modo esplicito, diretto e formale se "sgarrano" contra legem o lassisticamente sugli aspetti preliminari, procedimentali o di merito del contenzioso definitorio ex. art. 84 cce.
In genere, in tutti i Vs contenziosi, ho notato che, sia in sede di originari reclami ai gestori, sia dinanzi all'Agcom, vi faTe inammissibilmente invertire l'onere della prova che, invece, ai sensi del ben noto art. 2697 codice civile e vertendosi in materia contrattuale, grava quasi sempre sull'operatore - che ha l'onere di provare con certezza di aver adempiuto ai Suoi obblighi contrattuali e di carta servizi di fornitura stabile e continuativa dei servizi vari o di corretta e motivata gestione e risposta specifica ed effettiva ai reclami interposti dagli utenti - e non gravano sull'utente/consumatore, una volta che quest'ultimo abbia provato la circostanza - del resto, pacifica inter partes - della sussistenza di un contratto d'utenza pre o postpagata e della proposizione di un reclamo per disservizio e/od inadempimento contrattuale.
Ed, inoltre, ho notato che, purtroppo, Voi utenti non sieTe mai soliti eccepire, a scanso di pretestuosi equivoci, dinanzi all'operatore - in sede di originari reclami mail e/o fax - e, poi, dinanzi all'Agcom - in sede di richiesta definitoria ex. art. 84 cce e delibera n. 173-07 cons - che, IN OGNI CASO, nell'ipotesi di dubbi interpretativi contrattuali, deve comunque sempre prevalere la soluzione piu' vantaggiosa e favorevole a Voi utenti e consumatori ai sensi dell'art. 35 comma II del codice del consumo.
Iin definitiva ed, in sintesi, gli operatori mobili sono al Vs servizio ed hanno precisi obblighi contrattuali sinallagmatici - v. artt. 1453 e ss codice civile - nei confronti di Voi utenti ed, in caso di reclami e successivi contenziosi, sono gravati di rigorosi oneri probatori ( da assolvere ex. art. 2697 cod. civile ) per tentare di confutare le Vs. richieste e coeve motivazioni.
Oneri probatori che, ovviamente, non assolvono in alcuna benche' minima misura, ne' del resto sarebbero mai in grado di assolvere, pur volendolo.
Purtroppo, constato da sempre che, invece, Voi utenti consentite sia agli operatori in sede di originari reclami, che, in sede contenziosa, all'Agcom, di invertire clamorosamente in Vs pregiudizio ed irritualmente ed inammissibilmente a Vs gravoso carico tali oneri procedimentali e probatori che, invece, giuridico/contrattualmente gravano sul solo operatore!
Il risultato e' la compressione, limitazione od, addirittura, spesso, il mancato esercizio e, comunque, il negato riconoscimento nell'an e/o nel quantum debeatur dei Vs diritti indennizzatori, invece dovutiVi contrattualmente e giuridicamente - quindi, ad integrazione di contratti e carta servizi, anche in base ai principi del codice civile sulla responsabilita' e mora contrattuali della Vs controparte -.
Legali, associazioni dei consumatori ed estensori di sentenze e/o arbitrati - sovente da me professionalmente formati in passato - si rivolgono pedissequamente a me per opportuno gratuito consiglio e/o parere ed, a volte, per miracolistica dettatura.
Sebbene, oramai, da tempo mi latiti l'applicazione ( non la vena ), poiche' prediligo di gran lunga brillanteggiare e mondanizzare " co e femmine" nell'entairtment e tempo libero nottetempo sino ad ore...medie, data la notoria mia divertimentistica insonnia.
In caso di dubbi al riguardo, se Voi TUTTI mi consideraTe mitomane od ignorante illuminato, chiedeTe pure lumi su di me a Max3 Planater detto "Planazio", VediTu, Geoglobal The One Fax.
Tornando a "bombe" ( Le prediligo dalla 4a in su ):
Il senso e la finalita' immediata del thead era, ovviamente, invece, solo quella di apprendere se anche ad alcuni di Voi sulle usim tutto3 era stata disattivata o si era disallineata - in gergo tecnico - l'opzione del raddoppio delle ricariche che ad alcuni miei conoscenti pare sia momentaneamente non piu' concretamente operante.
Ma non certo a me, mitico "Lacirignola" ( il significato del mio nick, in omaggio alla reiterata inettitudine anagrafica del mitico anti servizio clienti h3 ggi ne, potra' meglio spiegarVelo Max3 Planater Planazio ), posto che "l'H3 ggi ne" ben si guarda di "svegliare" il cane insonne....anzi, a fronte dei disservizi bagatellari ( rectius: ad es. disallineamento od andata in roaming opzione e soglie gente di 3 e/o naviga 3 ) mi ha sempre bonariamente non sol rimborsato, ma bensi' anche indennizzato in modo pieno, conguo, "ottimo ed abbondante" a seguito dei miei perentori e motivati reclami scritti via mail.
La finalita' piu' profonda e mediata del thead era, di converso, quello di sollecitare tutti Voi utenti a mutare radicalmente i presupposti e le aspettative di approccio con l'operatore ed, in caso di contenzioso, con la direzione tutela dei consumatori del Garante delle Comunicazioni ed a non "vivere" e considerare come una loro concessione cio' che, invece, vi e' contrattualmente e giuridicamente dovuto dallo stesso operatore fisso o mobile - chiunque esso sia - e, procedimentalmente, dall'Agcom stessa in sede definitoria ex. art. 84 cce.
Che dice, Mr. "Galacticus", son messo proprio male professionalmente?