Delibera AGCOM 28/06/2007, in particolare art. 2 (ricarica: http://www.agcom.it/comunicazioni/com_28_06_07.htm#02), in particolare comma 3 cito: "Pertanto, dal momento dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa (ivi compresi i casi di esercizio del recesso, trasferimento dell’utenza presso altro operatore e risoluzione per inadempimento) l’utente ha diritto al riconoscimento dell’eventuale credito residuo." dove all'art.1. si definisce "il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come l’importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l’operatore e il suo cliente, relativo all’acquisto di una carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto."
Mi sembra chiaro no?
Non importa dove si nasce se si combatte per le stesse idee e si crede nelle stesse cose. La cattiveria dei buoni è pericolosissima.