Il parere dell’Adoc Puglia è quello che se si fornisce la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali di un abbonamento stipulato tra un gestore ed un utente, fissandola in una durata di 23 mesi, innanzitutto viene meno quel vincolo di natura reciproca che è fondamento stesso del contratto sottoscritto dalle parti (artt. 1321 c.c. e ss.)
Se così fosse, tra il gestore telefonico e l’utente solo quest’ultimo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano dal contratto laddove il Gestore stesso, con l’operazione messa in atto si svincola dai propri oneri e varia unilateralmente le condizione originariamente stabilite.
“In questo caso – precisa Anna Paparella, del Settore Legale dell’Adoc Regionale - si evidenzia la vessatorietà della clausola contrattuale in base alla quale è consentito al Gestore di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali di abbonamento,
senza l’indicazione di un giustificato motivo, dove per giustificato motivo, non può definirsi il generico riferimento alle modifiche delle condizioni di mercato addotto e pubblicato sul sito internet”.
Per l’Adoc Puglia,
dubbi sorgono anche sulla legittimità del mezzo utilizzato per informare l’utente della modifica delle condizioni contrattuali, ovvero l’SMS laddove il “messaggino” non offre alcuna garanzia minima di ricezione (e quindi di conoscibilità) da parte del destinatario.
Ma l’operazione posta in essere (all’Adoc Puglia nota quella della H3G Spa) è criticabile soprattutto perché di fatto impone all’utente o di accettare la modifica delle condizioni contrattuali, con un aggravio dei propri costi telefonici che si presumevano rimaner fissi per due anni; o di
esercitare il diritto di recesso che a differenza di quanto prescritto dalla legge (art. 70 comma 4 Codice delle Comunicazioni) e formalmente dichiarato dal Gestore, non risulta essere gratuito in quanto l’utente, e solo lui, è costretto a corrispondere i cosiddetti “… costi sostenuti” per lo sblocco del telefonino.