in ogni caso, tornando proprio a tali recenti comunicazioni di modifica dei piani tariffari dell’operatore 3, l’evidente squilibrio consiste, in primo luogo, nel fatto che l’informazione prescritta dall’art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche è stata effettuata a mezzo sms, mentre, in caso di non accettazione delle nuove condizioni, gli utenti potranno recedere dal contratto e chiedere la disattivazione della USIM solo ed esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta ordinaria da inviare alla Casella Postale 133 – 00173 Cinecittà (Roma), sobbarcandosi evidentemente ulteriori ingiustificati oneri economici.
Inoltre, il diritto riconosciuto agli utenti dal medesimo articolo a ricevere una adeguata informazione della possibilità di recedere senza penali appare nella sostanza leso per i seguenti motivi:
- nel suddetto sms viene fatto un generico riferimento alla possibilità per l’operatore 3 di farsi riconoscere i "costi sostenuti";
- contattando l’apposito numero 4371 indicato nell’sms non si ottiene un’informazione esaustiva, le risposte degli operatori sono lacunose, contraddittorie e spesso in contrasto con la normativa vigente, viene, peraltro, fatto anche da loro riferimento ad un generico diritto in capo a 3 di chiedere i "costi sostenuti”;
- nell’sms, così come nelle informazioni reperibili sul sito dell’operatore, non si fa alcun riferimento alla restituzione del credito residuo;
- non vengono, infine, chiarite all’utente le modalità per ottenere lo sblocco del terminale in caso di SIM o operator lock.