Citazione Originariamente Scritto da jancilo Visualizza Messaggio
Ho chiamato per due volte al 4371 e mi hanno detto che la possibilità di esercitare il diritto di recesso vale solo per i comodati e che chi vuole recedere da un contratto ricaricabile deve mettere il suo telefono nel cassetto per 13 mesi.... Assurdo. Ma quando ho fatto notare all'operatrice che il mio numero era un prepagato, prima mi ha detto che la rimodulazione vale solo per i comodati, dopo di che chiedendogli perchè mi è arrivato il messaggio di rimodulazione, prima si è incazzata, e poi mi ha chiuso il telefono in faccia. La seconda operatrice invece, mi ha detto che non è possibile sbloccare il terminale in caso di recesso da ricaricabile. Forse il caldo sta producendo effetti devastanti ai poveri ragazzi del 4371

nella raccomandata di rescissione del contratto alleg questo articolo richiedendo contestualmente lo sblocco gratuito

delibera 09_06_CIR

articolo 4.5

Con riferimento al punto B2, concernente il diritto di recesso dal contratto senza penali o costi aggiuntivi nel caso di modiche contrattuali, un’associazione ritiene che tale diritto maturi anche in caso di malfunzionamento del servizio o del terminale, considerando come malfunzionamento anche la mancanza di servizio UMTS, visto che l’UMTS è operante solo in alcune città. A tale riguardo, viene, altresì, suggerito di riformulare il comma prevedendo che il diritto maturi nel caso di modifiche contrattuali relative al servizio di comunicazione mobile e/o al blocco dei terminali. Inoltre, un operatore ritiene che qualora l’utente maturi il diritto di cui al punto B2 sarebbe opportuno prevedere da parte dell’Autorità la possibilità per il cliente di poter esercitare tale diritto anche successivamente al mese previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche e senza limiti di tempo. Al contrario, un’associazione, evidenziando che l’art. 70, comma 4, del Codice espone un principio - diritto per l’abbonato al recesso senza penali all’atto della notifica di proposte di modifica - e non una "procedura operativa", chiede la cancellazione del punto B2 in quanto ritiene che la formulazione sia fonte di dubbi e di equivoci. Infine, un operatore ritiene che l’indicazione dell’Autorità, inerente il non pagamento di "penali o costi aggiuntivi…riferita anche allo sblocco del terminale mobile" sia applicabile limitatamente al caso in cui l’operatore effettui una modifica oggettivamente peggiorativa delle condizioni contrattuali del cliente, mentre nel caso in cui il cliente non accetta una modifica contrattuale non peggiorativa, e richiede egualmente lo sblocco del terminale, esso debba restare a pagamento, secondo le pattuizioni contrattuali precedenti.

testo integrale http://www.agcom.it/provv/d_09_06_CIR.htm