nella raccomandata di rescissione del contratto alleg questo articolo richiedendo contestualmente lo sblocco gratuito
delibera 09_06_CIR
articolo 4.5
Con riferimento al punto B2, concernente il diritto di recesso dal contratto senza penali o costi aggiuntivi nel caso di modiche contrattuali, un’associazione ritiene che tale diritto maturi anche in caso di malfunzionamento del servizio o del terminale, considerando come malfunzionamento anche la mancanza di servizio UMTS, visto che l’UMTS è operante solo in alcune città. A tale riguardo, viene, altresì, suggerito di riformulare il comma prevedendo che il diritto maturi nel caso di modifiche contrattuali relative al servizio di comunicazione mobile e/o al blocco dei terminali. Inoltre, un operatore ritiene che qualora l’utente maturi il diritto di cui al punto B2 sarebbe opportuno prevedere da parte dell’Autorità la possibilità per il cliente di poter esercitare tale diritto anche successivamente al mese previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche e senza limiti di tempo. Al contrario, un’associazione, evidenziando che l’art. 70, comma 4, del Codice espone un principio - diritto per l’abbonato al recesso senza penali all’atto della notifica di proposte di modifica - e non una "procedura operativa", chiede la cancellazione del punto B2 in quanto ritiene che la formulazione sia fonte di dubbi e di equivoci. Infine, un operatore ritiene che l’indicazione dell’Autorità, inerente il non pagamento di "penali o costi aggiuntivi…riferita anche allo sblocco del terminale mobile" sia applicabile limitatamente al caso in cui l’operatore effettui una modifica oggettivamente peggiorativa delle condizioni contrattuali del cliente, mentre nel caso in cui il cliente non accetta una modifica contrattuale non peggiorativa, e richiede egualmente lo sblocco del terminale, esso debba restare a pagamento, secondo le pattuizioni contrattuali precedenti.
testo integrale http://www.agcom.it/provv/d_09_06_CIR.htm



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