Vodafone Exclusive: pratica commerciale scorretta secondo Aduc - Pagina 4
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Vodafone Exclusive: pratica commerciale scorretta secondo Aduc

  1. #31
    Partecipante Logorroico L'avatar di Marcus91
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    come dice un detto, a volte si fa più bella figura rimanendo zitti


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  2. #32
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    Ciao, queste sono risposte di Vodafone, secondo voi sono corrette?
    Ciao, ti confermo che il provvedimento riguarda esclusivamente i Clienti che hanno attivato una SIM dopo il 13 giugno 2014 .
    e se si chiedono spiegazioni:
    perché la norma che secondo AGCM è stata violata è entrata in vigore il 13 giugno 2014 e riguarda solo chi ha fatto un contratto dopo quella data

  3. #33
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    Predefinito Vodafone Exclusive: pratica commerciale scorretta secondo Aduc

    La seconda è praticamente inventata dal nulla, sulla prima parte proverò a studiarci un po' sopra dopo la "dritta" di Valerio

  4. #34
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    Ciao, nel frattempo avevo scritto ad ADUC, ecco la risposta appena arrivata:

    "Gentile XXXX,
    No, secondo l'Antitrust la condanna a Vodafone (amministrativamente parlando) secondo l'art. 65 del codice del consumo puo' applicarsi solo ai contratti successivi al 13 giugno 2014. La pratica commerciale resta comunque aggressiva anche per i contratti sottoscritti precedentemente. Proceda con raccomandata AR di messa in mora."

  5. #35
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    cmq la legge di riferimento sulle nuove competente Antitrust - vedi http://www.agcm.it/normativa/consuma...nsumatori.html - dice

    1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del presente decreto legislativo entrano in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicano ai contratti conclusi dopo tale data.

  6. #36
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    Non ho capito il ragionamento di AGCM, ho letto il provvedimento dell'Antitrust, anche se velocemente, da una parte ritengono Vodafone Exclusive un servizio aggiuntivo,attivato massivamente senza il consenso dei clienti (anche nel titolo del comunicato stampa) e poi la multa viene fatta per la violazione dell'articolo 65 sui pagamenti supplementari ed il consenso da richiedere in fase di adesione.


    Nel codice del consumo c'è l'art. Art. 66-quinquies.
    Fornitura non richiesta1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
    2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

    che nel vecchio codice era (credo):
    Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

    questa casistica si sarebbe potuta applicare anche ai contratti precedenti rispetto a giugno 2014.

    Perché l'attivazione di Vodafone Exclusive non è stata considerata come una fornitura di un servizio non richiesto?
    Ultima modifica di ciaodom; 20/03/2016 alle 18:17

  7. #37
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    Comunque fondamentalmente cambia poco, tanto di contratti impattati dopo quella data ce ne sono a iosa per far intervenire Antitrust Vodafone Exclusive: pratica commerciale scorretta secondo Aduc Il punto è che, prima di quella data, c'era un conflitto di competenza sulle Tlc la cui tutela spettava solo a AgCom (auguri..)

  8. #38
    Partecipante Mistico
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    AGCOM latita un po' mi pare...

  9. #39
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    In altri lidi la risposta di Vodafone su questa vicenda è da incorniciare:

    "[...] Tali modifiche non rappresentano, in conclusione, l'attivazione a pagamento di nuovi servizi estranei all'oggetto del contratto, ma un suo aggiornamento tecnico ed economico in linea con l'evoluzione del mercato"

    ...

  10. #40
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Promemoria sul provvedimento di AGCM che ha sanzionato Vodafone. A parte la multa, Agcm impone a Vodafone di pubblicare sulla home page in modo ben visibile quanto segue:

    dispone

    che Vodafone Italia S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, la delibera per estratto ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:
    1) il testo dell’estratto della delibera da pubblicare sul sito web è riportato in allegato al presente provvedimento
    2) l’estratto della delibera dovrà essere pubblicato, entro trenta giorni dall’avvenuta notificazione del presente provvedimento, e per trenta giorni consecutivi, sulla home-page del sito www.vodafone.it mediante predisposizione di un’icona denominata “comunicazione a tutela dei consumatori” posizionata in un riquadro pari ad almeno 1/5 dello spazio della pagina;
    3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto allegato; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno e ssere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella
    pagina di pubblicazione dell’estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto stesso o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
    b) che la pubblicazione dell’estratto della delibera sul sito internet www.vodafone.it dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della schermata della home-page contenente l’estratto della delibera.


    La Delibera dovrebbe essere stata notificata il 16 marzo (data del Comunicato Stampa) o nei giorni successivi.
    ...

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