Nuova tranvata di Agcm su Wind
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Nuova tranvata di Agcm su Wind

  1. #1
    Partecipante Logorroico L'avatar di Marco Yahoo
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    Tempi duri per i gestori nostrani...

    Wind Tre, multa Antitrust di 4,25 milioni per pubblicita su fibra ottica e traffico dati: "Condotta omissiva e ingannevole" - Il Fatto Quotidiano


    Wind Tre, multa Antitrust di 4,25 milioni per pubblicità su fibra ottica e traffico dati: “Condotta omissiva e ingannevole”


    Secondo il garante della concorrenza, la società di telecomunicazioni ha omesso "le informazioni sui costi del traffico extrasoglia una volta esauriti i giga inclusi nell’offerta". Nel mirino anche le campagne pubblicitarie per i servizi da rete fissa

    Pubblicizzava offerte che garantivano di poter navigare online con lo smartphone senza limiti (ma non era proprio così). E ometteva di indicare tutte le condizioni (e i limiti) della sua fibra ottica. Ora è intervenuta l’Antitrust, che ha multato Wind Tre Spa per 4,25 milioni di euro e ha definito“omissiva e ingannevole” la sua condotta.
    Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni ha omesso “le informazioni sui costi del traffico extrasoglia una volta esauriti i giga inclusi nell’offerta”. Le pubblicità incriminate sono “Free Unlimited Plus” e “Naviga senza pensieri alla massima velocità con la rete 4G Lte di 3” che, sottolinea l’Antitrust in una nota, “hanno lasciato erroneamente intendere ai consumatori che il servizio fosse caratterizzato da un traffico dati illimitato sia in download che in upload“. Una volta finiti i gigabyte proposti da questi pacchetti, infatti, gli utenti si vedevano addebitare dei costi aggiuntivi non segnalati in modo chiaro.

    Ma nel mirino dell’Authority sono finite anche le campagne pubblicitarie per la connettività da rete fissa in fibra ottica. Wind Tre, evidenzia l’Antitrust, non ha fornito informazioni sufficienti sulle caratteristiche di questi servizi: dalle aree di copertura della fibra, alle differenze in termini economici e di velocità delle varie offerte. Una condotta, definita “omissiva e ingannevole”, perché “il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo ‘fibra’, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che distinguono, in concreto, le diverse tipologie di offerta”.
    Un comportamento, quello di Wind Tre, aggravato “dall’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali”, ha concluso l’Antitrust.

  2. #2
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    Le parti interessanti sono 2 a mio parere:

    1) Dai dati forniti dal professionista risulta che le somme conteggiate per il traffico extrasoglia a carico dei clienti che hanno sottoscritto l’offerta“Free Unlimited Plus” (con opzione 4G LTE) dal mese di gennaio al mese di giugno 2017 sono stati pari a circa [500-950]* mila euro **

    * Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi diriservatezza o di segretezza delle informazioni.
    ** traffico estra soglia on net (quindi escluso quello in roaming TIM)


    2) quella che riguarda la richiesta di parere all'altra autorità, AGCOM ad esmpio sull'extra soglia. AGCOM ovviamente cita la delibera 326/10/CONS:

    Citazione Originariamente Scritto da ANTITRUST

    Con parere pervenuto in data 9 marzo 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso che la condotta relativa alle offerte in fibra ottica “riguarda l’ingannevolezza delle informazioni offerte agli utenti nell’ambito di campagne pubblicitarie per l’erogazione di servizi di connessione a Internet e non risulta direttamente riconducibile al quadro normativo del settore delle comunicazioni elettroniche”.

    La condotta relativa al traffico extra-soglia risulta riconducibile – fermi restando gli eventuali profili di aggressività e ingannevolezza- al quadro normativo del settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare alla delibera 252/16/CONS che impone agli operatori la pubblicazione sul proprio sito web della pagina sulla “trasparenza tariffaria”, e alla delibera 326/10/CONS, che prevede in caso di offerte con plafond predefinito di traffico dati la predisposizione di sistemi che allertino l’utente del prossimo raggiungimento di tale limite.
    Peccato che AGCOM abbia omesso un importante punto di questa delibera: ovvero: ARTICOLO 2, comma 2

    Citazione Originariamente Scritto da DELIBERA 326/10/CONS AGCOM

    Articolo 2(Sistemi di allerta e limiti di spesa per il traffico dati sulle reti di telefonia mobile)

    1. Gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), rendono disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico (di tempo o di volume) scelta dall’utente tra le diverse opzioni proposte dall’operatore, informino l’utente medesimo:a) del raggiungimento della soglia;b) del traffico residuo disponibile;c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond.

    2.Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto..
    Ultima modifica di Max3; 12/04/2018 alle 18:35
    ...

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