Gentile utente,
in relazione alle modifiche contrattuali unilateralmente introdotte dagli operatori, si segnala che l’articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259/2003) riconosce tale facoltà ai gestori, prevedendo però alcune garanzie di trasparenza informativa nei confronti degli utenti. A tal fine, il Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, approvato dall’Autorità con delibera n. 519/15/CONS, dispone che gli operatori informino, con adeguato preavviso, i clienti interessati dalle modifiche alle condizioni contrattuali, informandoli altresì del loro diritto, qualora non accettino le nuove condizioni, di recedere o di passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione.
Ciò premesso, con specifico riferimento alle recenti modifiche nella cadenza temporale di rinnovo delle offerte e della fatturazione (passata da un mese a 28 giorni), si evidenzia che l’Autorità – avendo riscontrato un pregiudizio agli utenti in termini di maggior difficoltà nella comparazione delle offerte e nel controllo della spesa – ha indicato per le offerte di telefonia fissa (di norma post-pagata) la base mensile quale unità temporale minima e certa di fatturazione (delibera n. 121/17/CONS).
Anche per le offerte di telefonia mobile, l’Autorità ha individuato, in questo caso in 28 giorni, la frequenza minima di fatturazione. Inoltre, per rafforzare la trasparenza a beneficio degli utenti, l’Autorità ha stabilito che, in caso di offerte di telefonia mobile con cadenza di rinnovo diversa da quella mensile, gli operatori hanno l’obbligo di informare l’utente, tramite l’invio di un sms, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta.
Per adeguarsi alle nuove regole, l’Autorità ha stabilito un periodo temporale di novanta giorni. Le disposizioni relative ai termini temporali di fatturazione entreranno quindi in vigore il 22 giugno 2017. A partire da tale data, eventuali violazioni da parte degli operatori potranno essere denunciate all’Autorità garante per le comunicazioni.
Ai sensi del
Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, approvato con delibera n. 410/14/CONS, le denunce all’Autorità, a pena di irricevibilità, vanno presentate esclusivamente per via telematica compilando l’apposito
modello D, disponibile sul sito
webwww.agcom.it, che deve essere trasmesso unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo
denunce_ugsv@cert.agcom.it.
Qualora si riscontrassero difficoltà nella compilazione e/o nella trasmissione del
modello D si può inviare una e-mail all’indirizzo
info@agcom.it.
Cordialmente,