Fatturazione su base mensile (rete fissa) e su base 28 giorni (rete mobile)
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Fatturazione su base mensile (rete fissa) e su base 28 giorni (rete mobile)

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  1. #1
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    Post Fatturazione su base mensile (rete fissa) e su base 28 giorni (rete mobile)

    Come sappiamo, recentemente AGCOM è intervenuta con una Delibera, la 121/17/CONS, ad integrare la Delibera n. 252/16/CONS recante "Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica". In sintesi è stata impostata da AGCOM la fatturazione su base almeno mensile per la rete fissa e su base almeno di 28 giorni (4 settimane) per le offerte di telefonia mobile.
    Inoltre è stata ribadita la gratuità del servizio di accesso per le informazioni sul credito residuo per le utenze prepagate.
    Per chi è interessato ad approfondire le motivazioni con cui AGCOM ha voluto differenziare la fatturazione tra rete fissa e mobile, riporto una sintesi della consultazione tra Operatori, Ass. Consumatori e Autorità che ha portato poi alla Delibera stessa (di cui costituisce un Allegato).

    Posizione degli operatori:



    • carenza di potere dell’Autorità ad intervenire sul contenuto del contratto: l’intervento prefigurato dall’Autorità sulla cadenza della fatturazione non riguarda la trasparenza delle condizioni economiche dell’offerta quanto, piuttosto, interviene sulla libertà concorrenziale degli operatori;
    • limite all’esercizio dello ius variandi riconosciuto agli operatori dalla giurisprudenza: gli operatori fanno riferimento alle recenti sentenze del TAR (n. 12421/2016 del 19 ottobre 2016 e n. 947/2017 del 19 gennaio 2017) che, nell’accogliere parzialmente i ricorsi proposti e, per l’effetto, annullare il comma 1 dell’articolo 6 della delibera n. 519/15/CONS, ribadiscono la pienezza dello ius variandi degli operatori sulla base del quadro normativo vigente;
    • mancata proporzionalità dell’intervento: le motivazioni espresse dall’Autorità in ordine alla difficoltà degli utenti a comparare le condizioni economiche delle offerte caratterizzate da diverse cadenze di fatturazione non sarebbero idonee a giustificare l’imposizione di un tale limite alla libertà di impresa;
    • effetti anticoncorrenziali: con le misure proposte l’Autorità imporrebbe un appiattimento dell’offerta degli operatori, lesivo della libertà concorrenziale, tutelata altresì, dall’articolo 41 della Costituzione.
    • A parere di un operatore, inoltre, la disposizione proposta dall’Autorità introdurrebbe una discriminazione non giustificata tra il mercato della telefonia mobile, dove tutti i principali operatori operano già i rinnovi degli addebiti a quattro settimane, e il mercato della telefonia fissa, dove alcuni operatori hanno già implementato la fatturazione con addebito a quattro settimane. Si avrebbe pertanto un’ingiustificata discriminazione tra operatori e tra servizi.



    Valutazione dell' Autorità:


    [...]
    In relazione alla presunta carenza di base giuridica, si osserva che l’art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che l’Autorità, anche al fine di garantire una scelta consapevole dell’utente tra le varie offerte, assicuri che gli operatori pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori.[...]
    D’altro canto, l’art. 1 della l. n. 481/1995 riconosce all’Autorità il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori tenuto conto della normativa europea in materia, ed ancora, l’art. 2, comma 12, lett. h) della medesima legge dispone che l’Autorità “emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 371”; peraltro, la successiva lett. l) del citato articolo, prevede che l’Autorità “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali”.
    [...]
    Si ritiene, pertanto, che un intervento espressamente finalizzato a tutelare maggiormente l’utente, garantendo una maggiore chiarezza in relazione alla trasparenza ed alla comparabilità delle informazioni, nonché all’imputazione e alla verifica dei costi dei servizi addebitati in bolletta, rientri pienamente nei poteri dell’Autorità.


    Con riferimento alle osservazioni relative allo ius variandi riconosciuto agli operatori, premesso tutto quanto sopra sulla ratio dell’intervento dell’Autorità, si ritiene che quest’ultimo non incida sul potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che gli operatori, nel rispetto della normativa di riferimento, possono continuare ad esercitare.


    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel corso della consultazione, non risultano condivisibili le argomentazioni espresse secondo cui l’individuazione di un parametro temporale su base almeno mensile ridurrebbe la possibilità di diversificare l’offerta, comprimendo in tal senso la libertà concorrenziale. Si evidenzia, infatti, che ben potrebbero esserci cadenze mensili, bimestrali o più ampie, come riportato dagli stessi operatori nel documento Asstel.


    Tanto premesso, i contributi dei partecipanti alla consultazione confermano l’esigenza di prevedere specifici strumenti volti a tutelare l’utente tanto nella fase della scelta del contratto da sottoscrivere, che nella gestione del contratto stesso, permanendo problemi in termini di trasparenza, conoscibilità e controllo dei consumi e dei costi. Difatti, la fase che precede la sottoscrizione del contratto – ossia quella della valutazione delle diverse offerte presenti sul mercato – dovrebbe essere caratterizzata dalla possibilità di poter comparare in modo semplice tali offerte. Nella fase di esecuzione del contratto, invece, dovrebbe essere garantito all’utente di poter avere piena contezza della propria spesa.
    Come emerso dalla consultazione pubblica, il periodo di rilevazione dei consumi e, quindi, la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione è un elemento che rileva tanto nella fase di valutazione delle offerte da parte degli utenti che in quella di esecuzione del contratto.


    Tuttavia, il venir meno di un parametro temporale certo e consolidato, come il mese, ingenera scarsa chiarezza per gli utenti, sia in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni, che di controllo dei costi e delle spese, impedendo ad essi di ottimizzare e controllare i propri consumi.


    Al fine di porre in essere un intervento proporzionato e rispettoso del principio di non discriminazione, occorre tenere in considerazione le differenti caratteristiche, rispetto alla fattispecie, dei settori della telefonia mobile e fissa.

    Difatti, nel mercato della telefonia mobile il traffico è per il 76% pre-pagato e l’utente ha, quindi, un maggiore controllo della propria spesa. Invece, il traffico su rete fissa è per la quasi totalità post-pagato, spesso con addebito diretto sul conto corrente bancario, e l’utente ha quindi limitati strumenti di controllo della propria spesa. Mentre con la modalità di pagamento prepagata l’utente ha il pieno controllo della propria spesa, essendo libero anche di sospendere momentaneamente l’utilizzo completo del servizio semplicemente non ricaricando il proprio credito, con la modalità postpagata questa facoltà è negata per definizione e un’errata gestione dei pagamenti potrebbe anche generare un’indesiderata e ingiustificata sospensione del servizio.


    Inoltre, nel mercato della telefonia fissa, sono presenti molti operatori locali, a carattere regionale, provinciale e addirittura comunale, con conseguente molteplicità di offerte; tutto ciò rende difficile la comparazione se non ancorata ad un parametro temporale unitario e di facile percezione per l’utente, quale il parametro mensile.
    Peraltro, il mese è, per larga prassi, l’unità temporale utilizzata per l’imputazione dei costi delle offerte nella maggior parte dei servizi domestici di interesse economico generale, come ad esempio energia e gas, con le rispettive specificità. Il discostamento dal parametro mensile avrebbe quindi un notevole impatto sul vincolo di bilancio dell’utenza, che, per ormai consolidata prassi, è tarato su logiche mensili.


    Infine, in un’ottica di sistema, occorre considerare che tutta la regolamentazione nei mercati wholesale dell’offerta dei servizi di telefonia fissa segue logiche mensili. L’Autorità, infatti, fissa i prezzi dei servizi dell’operatore avente significativo potere di mercato sulla base degli obblighi di orientamento al costo e di disposizione della contabilità dei costi (secondo la metodologia definita dalla regolamentazione). I prezzi sono fissati dall’Autorità sulla base dei costi imputati ai singoli servizi e la componente del prezzo relativa al canone è fissato dall’Autorità su base mensile. In merito anche la Raccomandazione 2013/466/UE relativa “all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga” fa riferimento a “prezzi mensili complessivi di accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame” nella determinazione della fascia di prezzo regolamentata e finalizzata a garantire stabilità agli investimenti di sviluppo di reti di nuova generazione. Allo stesso modo, nel caso di de-regolamentazione dei prezzi di alcuni servizi di accesso, l’Autorità è tenuta a introdurre misure per la replicabilità economica e tecnica dei servizi e prodotti a valle unitamente alla regolamentazione dei prezzi dei prodotti per l’accesso all’ingrosso al rame. Allo scopo, dunque, di misurare le condizioni di replicabilità economica, i costi imputati e fatturati agli utenti finali devono essere coerenti con i costi imputati ai corrispondenti input all’ingrosso che fanno riferimento sempre ad un periodo mensile.


    Il passaggio ad una imputazione dei costi dei servizi fatturati ai consumatori finali su un periodo diverso da quello mensile, quindi, da un lato lederebbe le condizioni di trasparenza e corretta informazione per gli utenti finali, dall’altro potrebbe determinare un aggravio delle attività di verifica dell’Autorità in ordine agli obblighi di controllo dei prezzi e replicabilità economica ricadenti sull’operatore avente significativo potere nei mercati all’ingrosso.

    Inoltre, si ritiene opportuno prevedere misure specifiche volte ad informare chiaramente l’utente circa l’inizio e la fine dei periodi di rinnovo dell’offerta qualora esse non abbiano cadenza mensile. Difatti, come emerso dalla consultazione pubblica, la non omogeneità dei periodi di rinnovo delle offerte su rete mobile e la difficoltà che gli utenti incontrano nell’avere piena contezza di quando un’offerta si rinnova comporta che l’utente non riesca ad avere un pieno controllo della propria spesa.
    [...]
    ...

  2. #2

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    Quello che vorrei sapere è se l'Agcom ha il potere di obbligare i gestori a rispettare questa norma.

    Telecom ha introdotto le 4 settimane anche sul fisso (sia pure fatturando ogni 8 settimane) e non sembra abbia intenzione di fare macchina indietro.

  3. #3
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Citazione Originariamente Scritto da Capitano Nemo Visualizza Messaggio
    Quello che vorrei sapere è se l'Agcom ha il potere di obbligare i gestori a rispettare questa norma.

    Telecom ha introdotto le 4 settimane anche sul fisso (sia pure fatturando ogni 8 settimane) e non sembra abbia intenzione di fare macchina indietro.
    La delibera agcom ha più valore di una sentenza del tribunale.
    Mi è appena arrivata la fattura di infostrada in cui comunica che la fatturazione sarà a 8 settimane.
    Domani mando il reclamo via pec, appena mi rispondono negativamente faccio la denuncia all'agcom.
    Che poi in realtà dobbiamo attendere la sentenza del TAR visto che la delibera è stata impugnata.
    Ultima modifica di danio.78; 30/05/2017 alle 18:28

  4. #4
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    qualcuno ha modo se effettivamente la delibera è stata impugnata al TAR e, nel caso, si fossero già pronunciati?

  5. #5
    Partecipante Logorroico L'avatar di Marco Yahoo
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    Citazione Originariamente Scritto da danio.78 Visualizza Messaggio
    qualcuno ha modo se effettivamente la delibera è stata impugnata al TAR e, nel caso, si fossero già pronunciati?
    Si sa per certo che i gestori, tramite Asstel, hanno presentato ricorso al Tar ma sulla data di pronuncia non si sa ancora nulla; comunque, la questione si potrà dire definitivamente chiusa solo dopo un'eventuale sentenza del Consiglio di Stato.
    Quindi la fatturazione resterà a 4/8 settimane ancora per un bel pezzo...

  6. #6
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Yahoo Visualizza Messaggio
    Si sa per certo che i gestori, tramite Asstel, hanno presentato ricorso al Tar ma sulla data di pronuncia non si sa ancora nulla; comunque, la questione si potrà dire definitivamente chiusa solo dopo un'eventuale sentenza del Consiglio di Stato.
    Quindi la fatturazione resterà a 4/8 settimane ancora per un bel pezzo...
    vabbè ho capito tutto visto che il presidente di Asstel è la nostra amica Dina Ravera...

  7. #7
    Partecipante Logorroico L'avatar di Marcus91
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    se prepariamo una segnalazione comune e la mandiamo tutti?


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  8. #8
    Partecipante Logorroico L'avatar di callfan
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    Predefinito Fatturazione su base mensile (rete fissa) e su base 28 giorni (rete mobile)

    Citazione Originariamente Scritto da Marcus91 Visualizza Messaggio
    se prepariamo una segnalazione comune e la mandiamo tutti?
    Si può fare? Una sorta di denuncia collettiva? Nel caso, io ci sto Fatturazione su base mensile (rete fissa) e su base 28 giorni (rete mobile) Oppure intendi la stessa mandata separatamente?


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  9. #9
    Partecipante Logorroico L'avatar di Marcus91
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    credo che possiamo metterci seduti ed aspettare con calma...


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  10. #10
    Partecipante Mistico
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    Oggi su facebook, ad un cliente che chiedeva che si adeguassero alla delibera 121/17/CONS e riportassero la tariffazione su base mensile hanno risposto come nella foto...
    Mi pare tanto poco vero, per non dire falso


    Fatturazione su base mensile (rete fissa) e su base 28 giorni (rete mobile)-delibera.jpg

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