Bollette Fastweb ogni 4 settimane - Pagina 2
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Bollette Fastweb ogni 4 settimane

  1. #11

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    Secondo te è meglio aspettare l'esito dei ricorsi, o conviene inviare una comunicazione chiedendo di non applicare la rimodulazione per via della delibera Agcom?

  2. #12
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    Citazione Originariamente Scritto da jetswa Visualizza Messaggio
    Secondo te è meglio aspettare l'esito dei ricorsi, o conviene inviare una comunicazione chiedendo di non applicare la rimodulazione per via della delibera Agcom?
    Devi attendere, salvo sospensive del TAR. Gli operatori devono infatti adeguarsi entro 90 giorni , diciamo all'incirca entro fine giugno.
    ...

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Devi attendere, salvo sospensive del TAR. Gli operatori devono infatti adeguarsi entro 90 giorni , diciamo all'incirca entro fine giugno.
    Grazie Max!

  4. #14
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    Aggiornamento importante per attuale rimodulazione Fastweb e non solo:

    Pubblicata nei giorni scorsi sul sito dell' Autorità AGCOM una delibera di diffida nei confronti della prossima rimodulazione attuata da Fastweb sia sul fisso che sul mobile: Delibera 171/17/CONS

    Con questa Delibera, AGCOM diffida l'operatore Fastweb in relazione alle modalità e i contenuti (ritenuti non adeguati) con cui ha comunicato le prossime rimodulazioni, in dettaglio in grassetto gli aspetti salienti dei rilievi mossi da AGCOM:

    [...]
    In primo luogo, occorre evidenziare che Fastweb ha omesso fondamentali esposizioni necessarie all’esercizio del potere di vigilanza esercitato da questa Autorità con la richiesta di informazioni del 29 marzo 2017, fornendo in modo parziale e approssimativo le informazioni richieste, soprattutto in relazione ai contratti di telefonia fissa e convergente. Allo stato, in particolare, l’unico testo della informativa resa agli utenti conoscibile dall’Autorità è quello pubblicato sul sito web della Società e sopra riportato.
    Dall’analisi del testo, comunque, si ricava che l’informativa non è conforme a quanto previsto dagli articoli 70 e 71 del Codice e dall’articolo 6 del regolamento adottato con delibera n. 519/15/CONS.

    L’informativa presente sul sito della Società, infatti, risulta priva di indicazioni relative al reale incremento di prezzo determinato dalla manovra, limitandosi a comunicare la variazione della cadenza dei rinnovi delle offerte e della fatturazione dei relativi costi. In realtà, la manovra determina anche una modifica unilaterale dei prezzi, che aumenteranno dell’8,6% su base annua.
    L’omissione di tale esplicita informazione non consente all’utente di comprendere pienamente gli effetti della manovra, ledendo così il suo diritto a ricevere informazioni chiare, complete e trasparenti al fine di potersi orientare in un mercato fortemente concorrenziale ed operare scelte consapevoli e, di conseguenza, condiziona la scelta in merito all’esercizio del diritto di recesso garantito dall’articolo 70, comma 4 del Codice.
    Peraltro, la variazione delle cadenze di rinnovo e fatturazione non determina automaticamente di per sé l’incremento del prezzo, visto che ben si potrebbe verificare il caso in cui la cadenza venga mutata ad invarianza del prezzo annuo dell’offerta.

    Il citato “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”, adottato con delibera n.519/15/CONS, all’articolo 6, comma 2 dispone che “ gli operatori informano con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passar ro operatore.“ Il successivo comma 5, stabilisce che “la comunicazione agli utenti, a sensi del comma 2, deve avvenire secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente regolamento”.
    Il citato allegato, tra l’altro, prescrive che, nel caso di modifica delle condizioni economiche o contrattuali, gli operatori sono tenuti a comunicare agli utenti interessati il contenuto delle modifiche, insieme alla data di entrata in vigore delle stesse e l’informativa completa sul diritto di recedere dal contratto senza penali.

    La condotta dell’operatore, pertanto, risulta non conforme alla normativa vigente, in quanto l’informativa resa agli utenti dalla Società e conosciuta dall’Autorità, è priva di un contenuto essenziale ovvero la chiara indicazione della modifica unilaterale del prezzo pari all’8,6% su base annua.

    In relazione invece agli utenti coinvolti nella manovra e titolari di offerte promozionali, da una parte la Società non ha fornito indicazioni sul numero degli utenti coinvolti e le informative loro rese, dall’altra nella nota del 10 aprile 2017 prodotta come riscontro alla richiesta di questa Direzione, ha chiarito che non addebiterà agli utenti che eserciteranno il recesso né i costi di disattivazione del servizio né gli importi relativi alle promozioni già godute. Tale informazione, d’altro canto, è stata resa solo nella comunicazione all’Autorità mentre non è presente all’interno dell’informativa resa agli utenti, pur essendo determinante ai fini della libera scelta in merito all’esercizio del diritto di recesso a seguito della modifica contrattuale. Ai sensi del contratto sottoscritto, infatti, l’utente è consapevole che in caso di suo recesso anticipato da un’offerta promozionale, dovrà restituire gli sconti sino ad allora ricevuti. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali, in assenza dell’esplicita informazione relativa al diritto di poter recedere senza dover restituire gli sconti, l’utente non è posto nelle condizioni di poter comprendere i reali effetti del suo eventuale recesso.
    ...

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