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Marcolino
Ma perchè possiamo dire tranquillamente addio? Gli operatori saranno obbligati al roaming like at home, non è che potranno decidere di testa loro.
Il 15 giugno il roaming sparirà, questo è ormai sicuro. La proposta della commissione era di 0.85 cent ovvero 8.5 euro per GB, questo di 10 euro per GB è un compromesso niente male se pensi che ora siamo sui 60 euro per GB.
ma se nn sbaglio dovrebbero essere 85 euro, non 60...
oggi con lo sviluppo del 4g un GB si scarica in pochi minuti se non secondi...
parlare ancora di 10 euro per un GB mi sembra assurdo! E discutiamo di prezzo all'ingrosso che al dettaglio sara' caricato del 700/900/1000 % !!!
Quindi non vedo come un operatore possa gestire un pacchetto domestico anche in EU!
Vabbeh... potremmo pensare che si parla dell' 1 per mille ! Cioe' se rimettono per uno all'estero si guadagna con 999 in patria che all'estero nn ci vanno!
Ma cosi' nn sara'... e vedremo rimodulare i prezzi oppure molto probabilmente un limite (in MB) al roaming in EU!
Cioe' presto i pacchetti verranno descritti cosi':
1000 minuti
1000 sms
3 GB in Italia
1 GB in EU
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Originariamente Scritto da
pulsar
Cioe' presto i pacchetti verranno descritti cosi':
1000 minuti
1000 sms
3 GB in Italia
1 GB in EU
Non possono! va contro il regolamento
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adesso non possono!
Ma da qui a Dicembre... il regolamento sara' modificato vedrai...
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Originariamente Scritto da
pulsar
adesso non possono!
Ma da qui a Dicembre... il regolamento sara' modificato vedrai...
ma che stai a di? LOL :LOL:
si vede che non conosci come funziona il processo legislativo europeo :LOL:
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Giusto per informarvi:
il regolamento è d'applicazione su tutto il territorio geografico dell'Unione (senza che gli stati membri debbano recepirlo ed implementarlo, come la Direttiva) a partire da mezzanotte del giorno di entrata in vigore.
Il regolamento sulla fine del roaming è stato partorito dopo ANNI di discussioni con gli Stati Membri e gli operatori, ed è stato approvato da tutti gli stakeholders. Nonchè già adottato.
Ci sono voluti ANNI per scriverlo cosi com'è e mesi di negoziati tra il Parlamento Europeo ed il Consiglio (dove siedono tutti i ministri degli stati membri).
Quindi non sarà cambiato in quanto non prenderebbe mesi, ma mooooolto piu tempo.
In secondo luogo: la fine del roaming era subordinata dall'adozione di un decreto esecutivo che spiegava le modalità tecniche di fine del roaming e sopratutto la clausola di salvaguardia degli operatori (la fair usage policy).
Questo testo è ancora in discussione e sarà adottato entro il 15 dicembre di quest'anno.
In parallelo gli operatori stavano negoziando i prezzi wholesale, per evitare di dover aumentare le tariffe nazionali per rifarsi delle perdite dovute al roaming. Il compromesso quindi è stato trovato, quindi, mettetevi l'anima in pace (vi PAGO A TUTTI UNA CENA SE NON SARA COSI :rotfl:) , il roaming sparirà il 15 giugno 2017.
punto. :contratto:
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Originariamente Scritto da
Marcolino
ma che stai a di? LOL :LOL:
si vede che non conosci come funziona il processo legislativo europeo :LOL:
REGOLAMENTO (UE) 2015/2120, Articolo 6 quinquies
Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
1. Entro il 15 dicembre 2016, per garantire l’applicazione coerente delle disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nonché la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda l’articolo 6 ter, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a) |
l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri; |
b) |
il grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell’Unione; |
c) |
i modelli di viaggio nell’Unione; |
d) |
eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. |
3. Per quanto riguarda l’articolo 6 quater, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per un fornitore di roaming, la Commissione li basa sui seguenti elementi:
a) |
determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico e di una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati; |
b) |
determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati; |
c) |
consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming; |
d) |
livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi. |
4. La Commissione rivede periodicamente gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.
5. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull’applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 6 quater, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 ter e 6 quater e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater. L’autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli articoli 6 ter e 6 quater, e del presente articolo.
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Lo conosco il regolamento ;) quali sono i tuoi dubbi ? Gli atti di esecuzione sul FUP sono in fase finale di discussione e tra l'altro qualche giorno fa ho postato il draft
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Marcolino
Lo conosco il regolamento ;) quali sono i tuoi dubbi ? Gli atti di esecuzione sul FUP sono in fase finale di discussione e tra l'altro qualche giorno fa ho postato il draft
io ho sempre dei dubbi ed ho risposto alle tue risate...
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Marcolino
ma che stai a di? LOL :lol:
si vede che non conosci come funziona il processo legislativo europeo :lol:
per dirti che tutto e' modificabile entro Dicembre 2016
poi puoi sorridere quanto ti pare... e accusare gli altri di essere ignoranti...
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Originariamente Scritto da
pulsar
poi puoi sorridere quanto ti pare... e accusare gli altri di essere ignoranti...
ehm guarda che ci lavoro in Commissione Europea, e sto seguendo il dossier dall'interno, per quello nei giorni scorsi ho postato indiscrezioni.
ti assicuro che il regolamento non è modificabile. L'unica cosa modificabile è il draft sul FUP.
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la prossima riunione con gli stati membri del comitato COCOM è prevista nei nostri uffici l'11 Novembre prossimo.
(qua dettagli sull'agenda: Comitology Register )
non appena so qualcosa sull'adozione del draft sul Fair Usage Policy non mancherò di informarvi ;)