Portabilità numero rete fissa: tempistica e legislazione
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Portabilità numero rete fissa: tempistica e legislazione

  1. #1
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    Predefinito Portabilità numero rete fissa: tempistica e legislazione

    Mi riallaccio all'argomento del thread e chiedo: quali sarebbero i tempi massimi per un cambio di operatore per la linea fissa con portabilità del numero?
    Ho letto qua e là qualche articolo, ma nulla di preciso...
    Qualcuno saprebbe indicarmi qualche delibera in merito?
    Perchè andando a dare un'occhiata alle varie carte servizi (eccezion fatta, forse, per la sola Telecom) i tempi sembrerebbero molto lunghi e ad esclusivo vantaggio degli operatori...
    Ultima modifica di gt345; 06/11/2011 alle 21:03

  2. #2
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    Portabilità del numero di rete fissa

    La portabilità del numero consente agli utenti che ne facciano richiesta di conservare il proprio numero telefonico fisso o mobile pur cambiando il gestore fornitore del servizio. Lo sviluppo di una effettiva concorrenza tra gli operatori che forniscono servizi di rete fissa passa anche attraverso l’implementazione di questo servizio.
    Attualmente il servizio di portabilità del numero su rete fissa è inserito nel più ampio contesto regolamentare delle procedure di trasferimento delle utenze su rete fissa.
    Queste ultime disciplinano, in modo trasparente per il cliente, le modalità di passaggio tra operatori sia nel caso in cui questi utilizzino una linea di accesso di Telecom Italia (cosiddette “migrazioni”, passaggi tra operatori alternativi o rientri in Telecom Italia, o “attivazioni”, passaggi da Telecom ad un operatore alternativo), sia nel caso in cui utilizzino infrastrutture proprie (in fibra ottica o radio). In quest’ultimo caso si parla di procedure di portabilità del numero “pura”.
    Il servizio di portabilità del numero su rete fissa è stato introdotto con la delibera n. 4//99/CIR, la quale ha previsto un modello di interazione basato sulla adozione preventiva di accordi bilaterali tra gli operatori coinvolti, ovvero l’operatore che acquisisce il cliente (operatore recipient), l’operatore che cede il cliente (operatore donating) e l’operatore titolare della numerazione (operatore donor).
    I successivi interventi normativi che hanno interessato la portabilità del numero su rete fissa saranno elencati di seguito.
    La delibera n. 274/07/CONS ha introdotto le procedure di migrazione: il cliente può, per la prima volta, passare da un operatore all’altro, con portabilità del numero fisso, senza la necessità di cessare il precedente contratto e rientrare in Telecom Italia.
    Le procedure di migrazione sono divenute operative a fine 2008 con la pubblicazione della Circolare del 9 aprile 2008 - Modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS e con la sottoscrizione tra gli operatori di un Accordo Quadro (14 giugno 2008), che supera i limiti dei precedenti accordi bilaterali.

    Le procedure di migrazione sono poi state perfezionate e rese più veloci con ulteriori interventi mirati, tra cui i principali:

    • Delibera n. 68/08/CIR - Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS
    • Delibera n. 1/09/CIR - Diffida, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione
    • Delibera n. 23/09/CIR - Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa
    • Delibera n. 41/09/CIR - Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa
    • Delibera n. 52/09/CIR - Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto
    • Circolare del 26 febbraio 2010 - Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR


    Parallelamente l’Autorità ha perfezionato le procedure di portabilità del numero (cosiddetta “Pura”), che sono operative dal 7 febbraio 2011, rendendo possibile il passaggio da e verso qualunque operatore in prima portabilità e portabilità successiva, nell’ambito di un unico Accordo Quadro. I principali interventi normativi sono di seguito elencati:


    • Circolare 27 ottobre 2010 - Procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio
    • Circolare 11 ottobre 2010 – Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR
    • Delibera n. 35/10/CIR - Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto
    • Delibera n. 27/08/CIR - Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008


    In conclusione, all’interno del nuovo quadro regolamentare dei trasferimenti, tra operatori, degli utenti finali di servizi di comunicazione su rete fissa, l’Autorità ha definito le procedure di attivazione (passaggio da Telecom Italia ad un altro operatore), migrazione (passaggio da un operatore alternativo ad un altro operatore) e portabilità del numero “pura”, le quali consentono ad un cliente di cambiare operatore in tempi certi (la data di passaggio è concordata tra gli operatori coinvolti ed il cliente) e senza disservizi (le operazioni tecniche avvengono alla data stabilita in modo sincronizzato tra gli operatori coinvolti).

    Le procedure di attivazione e migrazione possono essere utilizzate anche per trasferire presso un altro operatore il servizio ADSL di accesso a Internet.

    A seconda della procedura, attualmente il trasferimento del cliente ad un altro operatore avviene in circa 8-12 giorni lavorativi dal momento in cui il recipient, attraverso una rete dati che interconnette tutti gli operatori di rete fissa, trasmette la richiesta di passaggio.


    Il cliente non deve preoccuparsi della specifica procedura da avviare. Per cambiare operatore mantenendo il proprio numero, anche in tecnologia VoIP, è sufficiente che il cliente aderisca ad una offerta commerciale del nuovo operatore e gli comunichi il proprio codice di trasferimento dell’utenza. Non è necessario, pertanto, comunicare il recesso al vecchio operatore: sarà compito del nuovo operatore avviare la procedura corretta (sulla base del servizio richiesto dal cliente) e trasmettere al vecchio operatore quanto necessario per l’interruzione del precedente rapporto contrattuale del cliente.

    Il codice di trasferimento dell’utenza è una sequenza alfanumerica fornita dall’operatore al cliente, ed è trascritta nella fattura periodica oltre che recuperabile chiamando il call center dell’operatore o accedendo all’area web dell’operatore riservata ai clienti. Il codice segreto, contenuto all’interno del codice di trasferimento suddetto, impedisce che una procedura di passaggio possa essere avviata da un operatore recipient senza il consenso del cliente (cosiddetti fenomeni di attivazione di servizi mai richiesti).

  3. #3
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    (traduzione , ancora non c'è la tempestica prevista per il mobile)

  4. #4
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    Innanzitutto ringrazio, in particolar modo per la precisione e la chiarezza espositiva.
    Essendo - mi sembra di capire - già entrati nella operatività della portabilità "pura", quegli 8-12 giorni di tempo da dove sono ricavabili ufficialmente di preciso? Sono stabiliti dal garante? Perchè nelle più svariate Condizioni Generali di Contratto si arriva anche a termini di 60 giorni...
    Mi sembrava di aver letto, in passato, delibere in cui si parlava di un termine di 15 giorni, ma o non riesco a ritrovarle o mi sbaglio...

  5. #5
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    Mi rispondo da solo: http://www.agcom.it/Default.aspx?mes...enuto&DCId=231
    Rinnovo, però, il mio interrogativo: c'è un termine massimo espressamente stabilito dall'Agcom (in qualche delibera/circolare), che non sia quello previsto dalle Condizioni Generali di Contratto dei singoli operatori/contratti?

  6. #6
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    al momento mi sa proprio di no, ma dovrei controllare meglio (e il tempo è quel che è... )

  7. #7
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    Da una prima rapidissima ricerca, ho trovato alcune recenti delibere del Corecom Umbria, in cui si fa riferimento alla L. 40/2007 , secondo cui il termine massimo di trasferimento sarebbe di 30 giorni (ho letto la Legge, non sono riuscito ad interpretarla in tal modo).

    http://www.agcom.it/Default.aspx?mes...ent&DocID=7194

    http://www.agcom.it/Default.aspx?mes...ent&DocID=6868

    Sarebbe interessante conoscere il parere degli altri esperti in materia...

  8. #8
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  9. #9
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    per ora hai fatto una ricerca perfetta, cosa vuoi di più? Al massimo si può pensare a una legge migliorativa

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da AndreA Visualizza Messaggio
    per ora hai fatto una ricerca perfetta, cosa vuoi di più? Al massimo si può pensare a una legge migliorativa
    Mi sembrava di ricordare che in qualche delibera (Corecom/Agcom) ci fossero delle pronunce più precise e più a favore dell'utente (15 giorni???). E più in linea con quanto riportato in quel "vademecum" tratto dal sito Agcom (quegli 8-12 giorni di cui si parlava...).

    Però forse sbaglio... Per questo chiedevo ai più esperti...

    In ogni caso - per quanto riguarda la legge richiamata in quelle 2 delibere che ho postato - io non sono riuscito ad interpretarla nel modo in cui è stata interpretata...

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