Attività Call Center: Legge 7 agosto 2012 n. 134 c.d. Decreto Sviluppo
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Attività Call Center: Legge 7 agosto 2012 n. 134 c.d. Decreto Sviluppo

  1. #1
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Predefinito Attività Call Center: Legge 7 agosto 2012 n. 134 c.d. Decreto Sviluppo

    Novità importanti per quanto riguarda le attività dei call center, introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 c.d. Decreto Sviluppo, entrata in vigore l'11 agosto.

    In particolare l'articolo 24bis, che trovate a pag. 187 (o 18 del pdf) della Gazzetta Ufficiale

    Art. 24 bis
    Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center


    1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita' svolte da call center con almeno venti dipendenti.

    2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
    Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi operano in Paesi esteri.

    3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.

    4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.

    5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore e' fisicamente collocato.

    6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.

    7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: «rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

  2. #2
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    grande segnalazione. Ed ottima cosa, è stato il fulcro dei vari dubbi sulla gestione dei dati personali: per chi ha già in essere varie situazioni non penso sia facilissimo risolvere il tutto velocemente. Vedremo...

  3. #3
    Partecipante Mistico
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    Citazione Originariamente Scritto da danio.78 Visualizza Messaggio
    6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.
    Quindi, se un operatore di call center in Italia mi costa (stipendi+tutti i contributi) 20000€ all'anno e uno all'estero 10000€ l'anno , se ho bisogno di almeno 366 (o 367 negli anni bisestili) lavoratori per coprire tutti i turni, mi conviene pagare la multa e tenerlo comunque all'estero?

    Non so quanti impiegati abbia la Tre nei call center...


    Citazione Originariamente Scritto da danio.78 Visualizza Messaggio
    . Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.
    O piu' probabilmente, dopo la richiesta di trasferimento verso call center italiano, aspetteremo per ore e/o cadra' la linea?
    ​Scusatemi se sono troppo cinico

    Tutto 3 con 3power 10 [Nokia E61i]

  4. #4
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Citazione Originariamente Scritto da matr Visualizza Messaggio
    Quindi, se un operatore di call center in Italia mi costa (stipendi+tutti i contributi) 20000€ all'anno e uno all'estero 10000€ l'anno , se ho bisogno di almeno 366 (o 367 negli anni bisestili) lavoratori per coprire tutti i turni, mi conviene pagare la multa e tenerlo comunque all'estero?

    Non so quanti impiegati abbia la Tre nei call center...


    O piu' probabilmente, dopo la richiesta di trasferimento verso call center italiano, aspetteremo per ore e/o cadra' la linea?
    ​Scusatemi se sono troppo cinico
    Hai dimenticato una cosa importante, nei call center faranno risultare 19 dipendenti e non 20. Fatta la legge trovato l'inganno.

  5. #5
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    Citazione Originariamente Scritto da matr Visualizza Messaggio
    O piu' probabilmente, dopo la richiesta di trasferimento verso call center italiano, aspetteremo per ore e/o cadra' la linea?
    ​Scusatemi se sono troppo cinico
    Sei stato fin troppo preciso Bastava dire che la sanzione massima è di 3.650.000 euro... ossia può convenire pagarla, più o meno quel che accade con le pratiche commerciali scorrette

  6. #6
    Partecipante Mistico
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    Citazione Originariamente Scritto da AndreA Visualizza Messaggio
    Sei stato fin troppo preciso Bastava dire che la sanzione massima è di 3.650.000 euro... ossia può convenire pagarla, più o meno quel che accade con le pratiche commerciali scorrette

    E quindi siamo sempre li'... Le norme vengono fatte rispettare da chi ha meno clienti/fatturato/soldi, per chi ne ha di piu' la multa in questi ordini di grandezza e' solo un costo previsto e accettabile. Sono esercizi commerciali, con l'unico fine di guadagnare, perche' non fare come con tutte le tasse/contributi, e prevedere le sanzioni in percentuali sul fatturato o attivo?

    Tutto 3 con 3power 10 [Nokia E61i]

  7. #7
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Ottima segnalazione!

    Le multe lasciamole a chi di dovere: interessiamoci delle conseguenze (positive a mio parere) per noi consumatori e per la nostra tutela.
    ...

  8. #8
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Ottima segnalazione!

    Le multe lasciamole a chi di dovere: interessiamoci delle conseguenze (positive a mio parere) per noi consumatori e per la nostra tutela.
    Ormai i nostri dati sono andati...

  9. #9
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    Citazione Originariamente Scritto da matr Visualizza Messaggio
    perche' non fare come con tutte le tasse/contributi, e prevedere le sanzioni in percentuali sul fatturato o attivo?
    PErché culturamente non siamo pronti e poi non accadrebbe quel che accade dove viene applicato: in Finlandia funziona perché la gente dichiara quanto guadagna, da noi la mediana delle dichiarazioni dei redditi è inferiore a quella di un precario... quindi per paradosso potresti avere, in un contesto non adatto, perfino una doppia fregatura: pagare due volte per i più ricchi

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