No.... con il termine "venditore" la legge identifica un qualunque soggetto giuridico che nello statuto preveda la vendita (appunto) di beni o servizi (basta dare un'occhiata al codice civile).
Il fatto che il soggetto giuridico sia anche un "produttore" non è influente.
Ti cito nuovamente l'ultimo passaggio che hai a tua volta citato:
"[...]La garanzia di legge riguarda la vendita di beni di consumo al consumatore fatta nell'ambito dell'attivita' professionale o imprenditoriale del soggetto venditore, ditta, negozio, fabbrica, etc.
Sono escluse le vendite tra privati, pur se consumatori, o tra ditte (*).[...]".
Ho evidenziato e sottolineato la parte importante evidenziando ulteriormente in rosso le parole chiave. Come puoi vedere si parla di "ambito dell'attività professionale" che tradotto significa "tutti i soggetti giuridici abilitati all'attività di vendita, ovvero, i soggetti che abbiano previsto tale attività nel proprio statuto".
In alcuni casi lo statuto può prevedere la sola vendita cosidetta "all'ingrosso"... in tal caso, potendo vendere solamente ad altri soggetti IVA, il venditore, per legge, è tenuto a fornire solamente un anno di garanzia come previsto dal DLGS del 2002.
La legge infatti, come già detto (rileggiti i post precedenti), prevede una distinzione della durata della garanzia in funzione del soggetto ACQUIRENTE e non del cedente.
Volendo poi si potrebbe anche discutere delle modifiche che sono state fatte alla legge in questione in base alle quali in alcuni casi sono soggette alla gestione della garanzia anche la vendita tra privati anche nel caso di materiale usato (ma sarebbe un pò troppo OT ).
Spero che adesso sia un pò più chiaro