Articolo 1
(Trasparenza tariffaria dei servizi voce e dati)
1. Gli operatori mobili, in conformità con le disposizioni regolamentari dell’Autorità
in materia di trasparenza delle condizioni economiche dei servizi offerti alla
clientela finale, ed in linea con le migliori pratiche a livello comunitario,
assicurano ai clienti finali condizioni di piena trasparenza sui nuovi piani tariffari
di base per i servizi voce e SMS.
2. L’Autorità vigila sull’attuazione delle iniziative contenute nelle comunicazioni
degli operatori e richiamate nelle premesse, con la finalità che, anche per il futuro, siano garantite la piena coerenza con i principi sottesi al Regolamento 544/09 del
Parlamento e del Consiglio europeo sul roaming internazionale sulle reti mobili
nonché condizioni di maggior trasparenza nell’erogazione di servizi di telefonia e
di dati in mobilità
* * * * *
Articolo 2
(Trasparenza tariffaria del traffico dati)
1. Per quanto concerne il traffico dati tariffato a forfait (a tempo o a volume), gli
operatori rendono disponibili sistemi di allerta che informino il cliente non oltre
una soglia di consumo inferiore all’80% del traffico a forfait residuo (prepagato o
individuabile dalla forma di abbonamento scelta dal cliente) e comunque prima
del passaggio a eventuali altre soglie tariffarie previste dal contratto in essere.
Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori
provvedono a cessare il collegamento dati allorché il credito disponibile sia stato
esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo.
2. I sistemi di allerta di cui al comma precedente comportano un’adeguata notifica al
telefono mobile o altra apparecchiatura indicata dal cliente ed effettivamente
utilizzata da quest’ultimo per il traffico soggetto all’allerta, ad esempio tramite un
SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo
computer. Per tramite dello stesso mezzo, gli operatori rendono disponibili sistemi
di semplice comprensione e utilizzo per il controllo della spesa.
3. Qualora l’utente sia titolare di un abbonamento e abbia accettato il passaggio ad
un’offerta a consumo (orario o volume dati) ovvero sia titolare di un abbonamento
con tariffazione a consumo, l’operatore propone o concorda almeno un tetto
massimo di spesa oltre il quale la connessione dati è riattivabile solo tramite il
consenso espresso del cliente. Il consenso non può essere tacito o preventivo, ma
deve essere espresso al superamento della soglia massima concordata o proposta.
4. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente delibera i nuovi piani tariffari
per la connessione dati si conformano al presente articolo.
5. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente delibera i piani tariffari
esistenti sono adeguati alle disposizioni del presente articolo. Entro 180 giorni,
qualora all’utente non sia stato specificato un tetto massimo di spesa ai sensi del
comma 3, esso si intende fissato a 50 euro per mese, IVA esclusa.