ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA’ EUTELIA S.P.A. PER VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ ARTICOLO 5 COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 9/03/CIR DI CUI ALLA CONTESTAZIONE N. 6/08/DIR
VISTA la delibera dell’Autorità n. 9/03/CIR recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, e in particolare l’articolo 5, comma 1, secondo cui “l’operatore di accesso o, dove applicabile, l’operatore titolare dei diritti d’uso delle numerazioni anche mediante accordi con i fornitori di servizi, stabilisce le tariffe applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri: a.nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta; b.nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell’effettivo completamento del servizio richiesto”; VISTO il verbale di accertamento n. 6/08/DIR del Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica del 12 giugno 2008, allegato alla presente contestazione, con il quale si accerta che:
- la società Eutelia S.p.A., titolare dei diritti di uso della numerazione 892422, con riferimento alla suddetta numerazione, ha violato l’articolo 5, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR;
- nei fatti accertati è ravvisabile la violazione della indicata disposizione, rilevante ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03;
VISTO l’atto di contestazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica n. 6/08/DIR notificato in data 12 giugno 2008, con il quale è stata contestata alla società Eutelia S.p.A., la violazione accertata con il verbale n. 6/08/DIR e si individua nel dirigente Dott.ssa Sabrina Agresta il responsabile del procedimento;
VISTI gli atti del procedimento, comprensivi della documentazione richiamata nell’atto di contestazione n. 6/08/DIR;
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--- I. Deduzioni della società interessata
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--- Valutazioni dell’Autorità
Con riferimento al primo profilo dedotto da Eutelia, giova preliminarmente far notare che l’oggetto della contestazione mossa dall’Autorità a Eutelia non riguarda, come sembra sostenere la società, l’obbligo della gratuità del messaggio informativo preliminare alla erogazione del servizio. Inoltre, in relazione alle argomentazioni svolte dalla società nel corso del presente procedimento, si rappresenta quanto segue.
1) Si precisa che la contestazione ha ad oggetto la violazione dell’articolo 1, comma 5, lettera a, delibera 9/03/CIR, che individua in capo all’operatore titolare della numerazione, nel caso di servizi tariffati in base alla durata, l’obbligo di stabilire il prezzo da addebitare all’utente chiamante in misura proporzionale alla durata effettiva della comunicazione. In altri termini, la tariffazione che l’operatore titolare della numerazione è tenuto a stabilire, secondo la richiamata disposizione, deve risultare proporzionale al tempo di fruizione del servizio da parte del cliente. Nelle chiamate verso la numerazione oggetto di contestazione, invece, la tariffazione è avvenuta indipendentemente dalla fruizione del servizio. Le verifiche condotte dal personale ispettivo dell’Autorità, infatti, hanno registrato un “abbattimento” improvviso delle chiamate dopo che era trascorso circa un minuto dal termine dell’annuncio gratuito, con conseguente tariffazione delle stesse, non consentendo tuttavia l’accesso ad alcun servizio da parte dell’utente chiamante. 2) La circostanza, dunque, che si tratti di servizi tariffati in base alla durata, rimuove le obiezioni di Eutelia riguardo alla supposta convinzione in capo all’Autorità che l’operatore titolare della numerazione debba altresì garantire che l’avvio della tassazione coincida con il completamento del servizio. Tale previsione, difatti, si riferisce alla lettera b del disposto normativo sancito dal comma 1, articolo 5, della citata delibera, secondo cui “nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell’effettivo completamento del servizio richiesto”. 3) Riguardo poi alle asserzioni di Eutelia circa la diversa responsabilità che il D.M. n.145/06 assegna ai centri servizi, i quali sarebbero responsabili della erogazione del servizio (articolo 13), si fa presente che la disposizione presente nel comma 1, lettera a, dell’articolo 5, delibera n. 9/03/CIR, prevede esplicitamente che l’operatore titolare della numerazione possa avvalersi di fornitori di servizi (“anche mediante accordi con i fornitori di servizi”). Tuttavia, la prevista possibilità dell’operatore titolare della numerazione di concludere accordi con i centri servizi non appare idonea a modificare il regime di responsabilità sopra descritto che, pertanto, rimane incardinato in capo all’operatore titolare della numerazione. In tal caso, gli obblighi di cui trattasi sono concretamente attuabili solo a fronte di una effettiva e completa attività di monitoraggio e controllo sui soggetti, quali i centri servizi, che di fatto risultano affidatari delle numerazioni.
Nel caso di specie, tale attività si specifica nell’obbligo di controllare che le tariffe siano accollate agli utenti finali solo a fronte di una fruizione del servizio proporzionata alla durata effettiva della comunicazione.
Il mancato compimento dei comportamenti dovuti comporta la nascita, in capo a colui che era tenuto alla condotta positiva, di una responsabilità di tipo omissivo, da apprezzarsi sotto l’aspetto causale e psicologico, nei termini della attribuibilità della condotta omissiva sul piano soggettivo almeno a titolo di colpa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che Eutelia sia incorsa in un errore in merito all’interpretazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a e, per l’effetto, evidentemente omettendo di effettuare il controllo dovuto sul centro servizi affidatario della numerazione oggetto di contestazione, con riferimento ad alcune chiamate effettuate proprio su tale numerazione, nel giorno 9 aprile 2008, ha effettuato gli addebiti senza assicurare la fruizione di alcun servizio.
Le eventuali difficoltà interpretative connesse all’interpretazione della norma avrebbero dovuto, altresì, essere superate dalla società con l’impiego della dovuta diligenza, in modo da consentire il rispetto della disposizione violata.
Tale prospettazione in merito all’interpretazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a, della delibera n. 9/03/CIR rimane confermata (non smentita, come asseritamente dichiarato dalla società) dal combinato disposto degli articoli 14 e 18 del D.M. n. 145/06, secondo cui l’operatore titolare della risorsa di numerazione è responsabile dell’osservanza delle disposizioni riguardanti le condizioni economiche di offerta di servizi a sovrapprezzo ed, in particolare, che le medesime condizioni economiche risultino “proporzionate all’effettiva erogazione dei servizi”. 4) Inoltre, le telefonate oggetto di verifica che sono state prolungate dopo il termine dell’annuncio gratuito non hanno unicamente determinato un addebito alla risposta, ma, altresì, un addebito in funzione della quota minutaria effettivamente trascorsa, senza l’avvio della fornitura di alcun servizio. Con tale comportamento, Eutelia, quale operatore titolare della numerazione, non ha rispettato l’obbligo di fissare ed attuare le tariffe nel rispetto del criterio di proporzionalità previsto dal comma 1, lettera a, delibera n. 9/03/CIR.
Con riferimento al secondo profilo dedotto da Eutelia, relativo alle circostanze occasionali, imprevedibili e temporanee che, secondo Eutelia, avrebbero causato un mal funzionamento del centralino del centro servizi, si rappresenta quanto segue. 1) La società Eutelia non è risultata in grado di fornire prove idonee in tal senso, così come richieste dall’Autorità in sede di audizione svoltasi in data 21 luglio 2008. Al riguardo, non può essere considerata prova idonea a dimostrare il mal funzionamento del centralino una semplice e-mail a firma di un impiegato del centro servizi per mezzo della quale si comunicava all’operatore titolare della numerazione un non meglio identificato guasto al centralino come causa del mal funzionamento stesso; 2) parimenti, Eutelia non è risultata in grado di fornire la documentazione riguardante le informazioni richieste dall’Autorità in sede di audizione circa il numero totale delle chiamate andate a buon fine o meno verso la numerazione oggetto di contestazione dal gennaio 2007 al maggio 2008.
Alla luce di quanto rappresentato, l’Autorità ritiene non accoglibili le obiezioni di Eutelia circa le circostanze occasionali, imprevedibili e temporanee idonee ad escludere l’imputazione in capo alla medesima società della violazione dell’articolo 5, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR.
Da ultimo, con riguardo alle informazioni fornite da Eutelia su richiesta formulata dall’Autorità in sede di audizione del 21 luglio 2008, circa il tipo e il numero di controlli di competenza di Eutelia, anche successivi all’atto di contestazione n. 6/08/DIR, si prende atto che la società ha svolto, una tantum e sembrerebbe in modo non continuativo, secondo quanto comunicato dalla società, alcune chiamate di prova tese a verificare la correttezza dell’erogazione del messaggio gratuito e del servizio informazione abbonati.
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RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari a € 120.000,00 (Euro centoventimila) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81:
a.con riferimento alla gravità della violazione: i comportamenti dell’esercente si sostanziano in un illecito, con riferimento alla numerazione di cui trattasi. In particolare, l’esercente, in relazione ad alcune chiamate effettuate dal personale ispettivo dell’Autorità proprio su tale numerazione, nel giorno 9 aprile 2008, ha effettuato gli addebiti senza assicurare la fruizione di alcun servizio da parte dell’utente chiamante.
Sotto il profilo quantitativo, si rileva che per la numerazione contestata è stata violata una norma: il comma 1 dell’articolo 5, della delibera n. 9/03/CIR. b.con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: la società Eutelia non ha assunto iniziative spontanee in tal senso. Pur tuttavia, occorre considerare che la società ha dichiarato che nel mese di giugno ha implementato una modifica al servizio avente ad oggetto la numerazione di cui si tratta, e che tale modifica è volta ad aumentare l’affidabilità del medesimo, per quanto di propria competenza, fornendo al centralino del cliente una “linea Eutelia” in aggiunta alla “linea Telecom” pre-esistente da utilizzare come back up. Con riferimento a tale condotta, si rileva che le telefonate svolte in data 9 aprile 2008 sono rientrate nell’ambito di una campagna di vigilanza svolta dal Servizio ispettivo e registro dell’Autorità; c.con riferimento alla personalità dell’agente: la società Eutelia è dotata di un’organizzazione interna idonea a garantire il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR;
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--- ORDINA
alla società Eutelia S.p.A. , con sede in Arezzo, via P. Calamandrei n. 173, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.000,00 (Euro centoventimila) per la violazione, nei termini descritti in motivazione, della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR, sanzione comminata ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.