[Privacy] Dati di traffico & tutela privacy
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[Privacy] Dati di traffico & tutela privacy

  1. #1
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Arrow [Privacy] Dati di traffico & tutela privacy

    I dati di traffico sono dati personali.

    Il Codice della Privacy disciplina all'interno di un apposito titolo (Titolo X - Comunicazioni Elettroniche) il trattamento di tali dati.

    In via generale si prevede che i dati di traffico debbano essere cancellati quando non sono più necessari per la trasmissione elettronica.

    E' tuttavia evidente che sia opportuno conservare i dati di traffico anche dopo la conclusione di una telefonata.

    In estrema sintesi il codice prevede che:
    (i) ai fini della fatturazione (e relative controversie), il gestore può trattare i dati di traffico per un periodo di 6 mesi;
    (ii) ai fini della lotta al terrorismo e della repressione dei reati, il gestore deve conservare tali dati per un periodo di 24 mesi.

    I dati dovranno essere conservati su sistemi informatici distinti fisicamente.
    Vi sarà quindi un sistema di storage per i dati relativi alla fatturazione ("Storage 1") e un sistema di storage per la repressione dei reati ("Storage 2").

    Alla scadenza del 6° mese il gestore dovrà cancellare (o rendere anonimi) i dati di traffico dallo "Storage 1", provvedendo alla cancellazione di eventuali copie di backup.
    Dal 7° mese e fino al 24° mese i dati di traffico saranno quindi disponibili unicamente sullo "Storage 2" (il quale deve essere crittografato e protetto in modo da impedire ogni accesso non autorizzato), ma sarà possibile accedervi SOLO per la repressione dei reati.

    Di conseguenza dal 7° al 24° mese:
    (a) il gestore non può più accedere ai dati di traffico;
    (b) il gestore ha il dovere di NON trasmetterli all'autorità giudiziaria se richiesti nell'ambito di una controversia civile, amministrativa o contabile;
    (c) il gestore ha il dovere di trasmetterli all'autorità giudiziaria solo per la repressione dei reati.


    Riferimenti normativi:
    Codice della privacy (art. 121-134): Garante Privacy
    Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico - 24 luglio 2008 (agosto 2008): http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1538237

    [continua...]
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  2. #2
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Molto interessante.....
    Sulle procedure di segnalazione sono invece abbastanza informato, poichè tempo fa feci proprio un salto da loro a documentarmi....( sul sito ci sono comunque tutti i riferimenti)
    ...

  3. #3
    Partecipante Super L'avatar di Wallietallie
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    Quindi, se per ipotesi , in una controversia civile vengano prodotti dei dati di traffico (anche se aggregati) relativi a periodi precedenti ai 6 mesi, o addirittura ai 24 mesi, in che modo ci si può tutelare?

  4. #4
    Autorità Garante M3 L'avatar di Eros76
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    Mi mancava la segnalazione al Garante per la Privacy

    Grazie veditu

  5. #5
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Citazione Originariamente Scritto da Wallietallie Visualizza Messaggio
    Quindi, se per ipotesi , in una controversia civile vengano prodotti dei dati di traffico (anche se aggregati) relativi a periodi precedenti ai 6 mesi, o addirittura ai 24 mesi, in che modo ci si può tutelare?
    Il mio consiglio è quello di inviare in via informale un fax (o una lettera a.r.) al Garante in cui:
    (a) esporre la questione di fatto;
    (b) allegare l'informativa ex art. 13 fornita dal gestore; e
    (c) chiedere se tale comportamento si deve ritenere conforme al Codice della Privacy.

    Non è infatti chiaro se i dati aggregati a cui ti riferisci rientrino nella definizione di "dati di traffico" fonita dal Codice.

    Contemporaneamente si potrebbe esercitare un diritto di accesso ai propri dati personali nel quale chiedere:
    (i) se, come e per quali finalità vengano conservati i propri "dati di traffico aggregati";
    (ii) per quale periodo di tempo vengono conservati;
    (iii) se possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti (specificando il loro utilizzo all'interno di un contenzioso operatore-utente).
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    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  6. #6
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Ti offro la mia ricostruzione (da prendere con le pinze).

    Ai sensi del codice della privacy (art. 4, comma 2, lettera h) per "dati relativi al traffico" si intende "qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione".

    I dati di cui sopra possono essere conservati ai fini della fatturazione per un periodo massimo di sei mesi e poi devono essere resi anonimi.

    Ai sensi del codice della privacy un dato è reso anonimo quando (art. 4, comma 1, lettera n) "non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile".

    Per "trattamento" di dati si intende (art. 4, comma 1, lettera a) "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati".

    La definizione di "dati relativi al traffico" è piuttosto ampia e ricomprende sicuramente la durata e il costo delle singole chiamate (effettuate o ricevute).
    L'aggregazione e conservazione dei dati di traffico rappresenta indubbiamente un trattamento.

    ...

    Nella propria informativa H3G elenca le diverse finalità del trattamento dei dati.
    H3G individua una serie di finalità strumentali alla fornitura del servizio telefonico (tra cui il rispetto di "obblighi di legge per l'archiviazione storica dei dati") e, alla fine, individua l'unica finalità per cui era possibile non concedere il consenso: il trattamento per scopi commerciali.

    Il codice impone al gestore di specificare la durata del trattamento. H3G si limita a dire che i dati verranno trattati per i tempi prescritti dal Codice e dalle altre leggi applicabili.

    Se per la fatturazione il Codice è chiaro nello stabilire che la durata massima del trattamento è di sei mesi, per quanto concerne gli altri trattamenti il Codice nulla dispone.

    Ma allora:
    (i) per quanto tempo H3G può trattare (quindi aggregare e conservare) i dati relativi ai dati di traffico per scopi "commerciali"?
    (ii) per quanto tempo H3G può trattare (quindi aggregare e conservare) i dati raccolti per "obblighi di legge per l'archiviazione storica dei dati"?
    (iii) se i dati sono stati raccolti per specifiche finalità (in ipotesi "scopi commerciali" e "rispetto di obblighi di legge"), possono essere utilizzati all'interno di un procedimento contenzioso?
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  7. #7
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Durante una chiacchierata informale in Agcom i dati aggregati possono essere usati. Quindi sarebbe molto utile di avere un parere del Garante della privacy sull'argomento.
    Geoglobalfax

  8. #8
    Autorità Garante M3 L'avatar di Eros76
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    Cosa suggerisci di fare quindi, di chiedere direttamente al Garante per la privacy lumi sulla questione? Ad H3G non bisogna chiedere ulteriori informazioni?

  9. #9
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    di mandare un preciso quesito al Garante chiedendo di dare un parere.
    Geoglobalfax

  10. #10
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    Al di là della news in se' ( Privacy e conservazione dei dati: il Garante contro Poste, Tiscali e NGI ) leggete un po' questi 3 provvedimenti...
    [doc web n. 1695393, 1695368 e 1683093]

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