Il Codice della Privacy disciplina all'interno di un apposito titolo (Titolo X - Comunicazioni Elettroniche) il trattamento di tali dati.
In via generale si prevede che i dati di traffico debbano essere cancellati quando non sono più necessari per la trasmissione elettronica.
E' tuttavia evidente che sia opportuno conservare i dati di traffico anche dopo la conclusione di una telefonata.
In estrema sintesi il codice prevede che:
(i) ai fini della fatturazione (e relative controversie), il gestore può trattare i dati di traffico per un periodo di 6 mesi;
(ii) ai fini della lotta al terrorismo e della repressione dei reati, il gestore deve conservare tali dati per un periodo di 24 mesi.
Al termine dei 6 (o 24) mesi i dati dovranno essere immediatamente cancellati (o resi anonimi) da tutti i supporti di storage su cui sono stati memorizzati (quindi è necessario eliminare anche copie di backup o sistemi di disaster recovery).
Dopo i primi 6 mesi, il gestore telefonico deve quindi "mettere in cassaforte" i dati di traffico poichè da quel momento vi può accedere solamente l'autorità giudiziaria (o, semplificando, l'autorità di pubblica sicurezza) per la repressione di reati.
Di conseguenza in questo secondo periodo:
(a) il gestore ha l'assoluto divieto di utilizzarli;
(b) il gestore ha il dovere di NON trasmetterli all'autorità giudiziaria se richiesti nell'ambito di una controversia civile, amministrativa o contabile.
L'unica finalità che consente di "aprire la cassaforte" è, infatti, la repressione dei reati.
Si noti, infine, che i sistemi su cui debbono essere conservati i dati per le due distinte finalità (i) fatturazione e (ii) repressione reati, debbono essere distinti per evitare ogni forma di confusione.
- Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne) la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.