Per tutti quelli che in privato mi chiedono lumi sui reclami avverso rim. h3g 4.10.07
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Per tutti quelli che in privato mi chiedono lumi sui reclami avverso rim. h3g 4.10.07

  1. #1
    Sig.Lacirignola
    Guest

    Predefinito Per tutti quelli che in privato mi chiedono lumi sui reclami avverso rim. h3g 4.10.07

    Ai quesiti postimi privatamente dai gentili utenti, ribadisco quanto segue pubblicamente.

    H3 ggi ne di per se, a seguito dei reclami deghli utenti contro il famoso "ratto" di credito del 4.10.07 ( perche' di sostanziale "appropriazione indebita" di bene immateriale o di diritto personale di gia' in precedenza contrattualmente acquisita titolarita' dell'utente, di fatto si tratto'! ) non Vi riconosce una mazza.

    Mere concessioni promozionali non hanno alcuna rilevanza ed effetto sui reclami formali e successivi contenziosi conciliativi e, poi, agcom(ici) o giudiziari da Voi instaurati/instaurandi.

    E le associazioni dei consumatori sono solo un Vs delegato in fase conciliativa. obbligatoria, se aveTe loro conferito mandato per assisterVi presso l'uff. conciliativo di H3g od altrove ( Corecom...et cet...).

    Le richieste indennizzatorie ed, eventualmente, risarcitorie/di rimborso ( se poi il 31.12.07 Vi fosse andato perso anche il credito messoVi il 4.10.07 a scadenza ed, in realta' fatto oggetto di appropriazione indebita da parte di h3 g approfittando del ruolo di depositario di tal credito che aveva grazie alla licenza di telefonia mobile concessagli! ) Le dovevaTe e doveTe fare e motivare PER ISCRITTO Voi utenti.

    In sintesi...

    a. indennizzo quantomeno di sei euro al giorno per mancata reale risposta effettiva e motivata o, comunque, per mancata corretta e motivata gestione dei Vs. reclami scritti al riguardo PROPOSTI via mail e/o telefax - parametro di 6 euro al giorno ricavabile dall'art. 24 della stessa carta servizi h3ggi - , ma senza illegittimi limiti massimi di importo ( alla stregua delle varie ben note delibere agcom nn. 124/07, 29/09 cir ed altre che disattendono i pretesi limiti massimi indennizzatori delle carte servizi degli operatori poiche' sono in palese iniquo contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalita' indennizzatoria dovute verso gli utenti in relazione ai tempi di concreta ed effettiva evasione dei loro reclami e dei successivi eventuali contenziosi, fase conciliativa obbligatoria compresa...)
    con decorrenza dalle 48 ore successive al Vs reclamo scritto inviato via mail ad h3ggi
    oppure con decorrenza dai 45 giorni successivi al Vs reclamo scritto inoltrato via telefaxal nominato gestore
    e sino a quando non vi sara' una vera reale effettiva, concreta e specifica risposta scritta di h3 ggi su tal Vs reclamo e, comunque, una corretta, esauriente, motivata e completa gestione dello stesso reclamo.
    Quindi a mio avviso, dato che tal risposta reale e effettiva, specifica e motivata e/o tal corretta e motivata esauriente gestione del reclamo "de quo" mai avviene ( e, ECCEPITELO ESPRESSAMENTE PER ISCRITTO IN QUELLE SEDI, che non puo' esser considerata da agcom o Giudice Ordinario tale una delle solite interlocutorie, evasive, non pertinenti pseudo apparenti risposte precompilate, stereotipate "perdi e prendi tempo" del serv. clienti email h3ggi!! ), l'indennizzo va calcolato o sino a quando, una volta riconosciutoVi dall'agcom, h3 ggi non ve lo paga effettivamente in danaro,
    oppure, in subordine, sino almeno alla data della delibera decisoria dell'agcom con cui nel Vostro contenzioso tal indennizzo Vi verra' riconosciuto,
    con l'aggiunta ovviamente di tutti i maturati e maturandi interessi legali e del rimborso a Vs favore delle spese - costi di redazione, dattiloscrittura e stampe e di fotocopie e di eventuali viaggi a napoli o roma in Agcom inclusi - delle procedure conciliatve obbligatorie, dei reclami originari al gestore e dei ricorsi, memorie e procedura in Agcom

    b. Risarcimento, sotto forma di riaccredito del credito residuo standard senza scadenza e senza limiti di uso sulla stessa Tua usim od altra Tua usim h3 ggi, del credito residuo fattoTi illecitamente scadere il 31.12.07 con palese violazione e squilibrio da parte di h3 ggi del noto principio della sinallagnaticita' e pari equilibrio dei diritti e obblighi contrattuali delle parti stipulanti in origine ( in base all'altro principio dell'autonomia negoziale delle parti ) il contratto supertua piu'.

    Ma, a mio avviso, se agiTe davanti al Giudice Ordinario, ad es. di Pace per importi sino a 5000 euro circa di valore ( la competenza del GdP ' stata di recente innalzata ) e se provate di aver dovuto cessare e non aver piu' utilmente potuto servirvi ( a causa di tal "ratto" di credito del 4.10.07...) dell'utenza e motivaTe e provaTe la sussistenza degli estremi per la risoluzione di tal contratto a prestazioni corrispettive "supertua piu'" ( v. artt. 1453 e ss cod civile ) anche in relazione alla ulteriore violazione da parte di h3 ggi del principio del doveroso rispetto dell'autonomia contrattuale originaria delle parti e di quanto da esse in origine contrattualmente pattuito ( artt. 1372 e ss cod civile ), nonche' alla sostanziale appropriazione indebita di credito di Vostra gia' precedentemente acquisita titolarita' ( a titolo di compenso contrattuale essenziale del contratto supertua piu' e non ad errato e non pertinente titolo di bonus o credito promozionale!!! ) compiuta illecitamente il 4 ottobre 07 da H3 ggi, Vi sarebbero, allora, gli estremi, oltre che per la richiesta e la conseguente declaratoria giudiziale della risoluzione del contratto, anche per la richiesta ed il riconoscimento giudiziali del risarcimento dei danni a Vs favore, sotto forma di valorizzazione e liquidazione economica ed in danaro di tale illecito comportamento di H3 ggi e quindi in in termini di condanna giudiziaria monetaria da parte del Giudice ordinario nei confronti del nominato operatore ed in Vs favore, con accessori - interessi, riv. monetaria - e rimborso di spese, diritti, competenze ed onorari legali e processuali.

    Del tutto fuori fase, infondato, irrilevante e non pertinente, poi, e' il lagnoso, vago e generico richiamo della Legge Bersani cui possa appigliarsi nei contenziosi H3 ggi o ( facendo sostanzialmente ed inammissibilmente il "tifo" pro...gestore e tentando di sanarne irritualmente le carenze e decadenze difensive, deduttive e probatorie! ) la stessa Agcom(ica).

    La legge Bersani, infatti, si applica unicamente alle ben diverse fattispecie in essa esplicitamente previste e regolamentate ( e cioe' alla sola questione che un credito presente sulle utenze prepagate - e che, di norma, e' credito acquistato - non possa essere oggetto di scadenza ) e puo' invece invocarsi a disciplinare peculiari fattispece contrattuali ben diverse ( quali ad es. il credito senza limiti e scadenza che, in particolari tipi di contratto, quali soprattutto supertua piu', le parti - Voi ed H3g che addirittura Ve lo propose contrattualmente! - nella loro liberta' di autonomia negoziale ex. artt. 1372 e ss cod civile avevano spontaneamente pattuito costituire l'essenziale compenso di natura contrattuale sinallagmatica ex. art. 1453 e ss cod. civile dovuto da H3 ggi, senza limiti o scadenze d'uso, agli utenti a fronte di tutto il traffico voce/sms/mms ricevuto! ) con pretese argomentazioni "a contrario" pretestuosamente ipotizzate da H3g o dall'Agcom in palese ed incoerente ed illogico contrasto con le, invece, esplicite finalita' e razio della stessa Legge Bersani di esser stata promulgata per esigenze di tutela dei consumatori affermate nella parte preliminare ( art. 1..) della stessa Legge, nonche' con il ben noto e vincolante principio di prevalenza, IN OGNI CASO, ove sussistanoo dubbi, della soluzione interpretativa contrattuale e, quindi, decisoria ( in sede di contenzioso ) piu' favorevole al consumatore, quale notoriamente prescritto dall'art. 35 comma II Del codice del consumo.
    Nonche' in palese contrasto illogico e contraddittorio, oltreche', in illegittima violazione e squilibrio ( da parte di H3 ggi e, nel caso, in sede interpretativa e decisoria ad opera, indebitamente e al di fuori dei Suoi poteri arbitrali, dalla stessa Agcom(ica)! ) dei principi di cui agli artt. 1372 e ss codice civile ( e cioe' del doveroso rispetto della libera autonomia contrattuale delle parti - ovverosia Voi ed H3 ggi - in occasione delle originarie pattuizioni del contratto Supertua piu' quando lo stipulaste con il gestore ) e di cui agli artt. 1453 e ss codice civile ( e cioe' della doverosa sussistenza e permanenza, sia originarie che in tutta la durata del contrattto a prestazioni corrispettive supertua piu', di una posizione sinallagmatica di equilibrio e di pari diritti ed oneri delle parti di tal contrato e, quindi, del divieto di condotte contrattuali sopravvenute da parte di H3g o, cosa ancor piu' grave ed inammissibile, di suluzioni interpretative, istruttorie e decisorie contenziose "pro gestore" dell'Agcom(ico) che tendano assurdamente ex tunc, cioe' "ora per allora" a squilibrare ed a stravolgere inammissibilmente ed illegittimamente, in sede interpretativa, istruttoria e decisoria, il contenuto, la natura, le originarie pattuizioni ed i compensi contrattuali - di credito senza scadenza ed illimitato - delle reciproche prestazioni che le parti del suddetto contratto a prestazioni corrispettive, Supertua piu', avevano vari anni addietro 2005/06, spontaneamente convenuto e contrattualmente pattuito e si eran, quindi, contrattualmente impegnati a rispettare e - da parte di H3g - a corrispondere in base alla loro liberta' di autonomia negoziale e contrattuale di cui agli artt. 1372 e ss codice civile!

    Ribadisco che, ove in sede di contenzioso dinanzi all'Agcom, subodoriaTe tali inammissibili ed irrituali illegittimi modi di procedere istruttori, interpretativi e decisori da parte agcom(ica ), Io propenderei per mettere a verbale la Vs esplicita contestazione di tutto cio' e del conseguente procedere dell'Agcom contra "legem" e contro ogni piu' elementare e consolidato principio di diritto giuridico-procedurale e contrattuale ( di natura costituzionale - v. artt. 3, 24 c. ii, 97 cost - e normativa - v. artt. 1372 e ss, 1453 e ss, 2697 c. c., 35 c. II e 33 varie lettere e commi cod. del consumo et cet...!! ) - , oltreche' contro le stesse finalita' di tutela dei consumatori istitutive ( nelle "tradite" intenzioni del Legislatore ) della direzone tutela dei consumatori et inde per rinunciare esplicitamente alle istanze definitorie ex. art. 84 cce in Agcom e per reiterarLe ex novo, in base al diritto vigente, presso il Giudice Ordinario competente per valore.

    Salutiamo a tutti, soprattutto le belle femminazze del forum che tanto fanno arrossire il mio timido rappresentante terreno Max3 Planater Planazio...
    Ultima modifica di Sig.Lacirignola; 04/10/2009 alle 19:53

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