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sintesi
2. Valutazioni dell’Autorità
A fronte delle doglianze degli utenti sulla rimodulazione delle offerte commerciali effettuata dalla società H3G S.p.A, si deve ricordare che la facoltà del gestore telefonico di apportare modifiche alle condizioni contrattuali è sancita dall’articolo 70, comma 4, CCE e che, tra l’altro, sui relativi adempimenti nella specifica vicenda, vale a dire sulle rimodulazioni tariffarie dell’estate 2007, l’Autorità è già intervenuta con la delibera 649/07/CONS, di archiviazione “per insussistenza della violazione” dell’articolo citato.
Né vale l’argomentazione secondo cui il gestore avrebbe utilizzato per la notifica della variazione tariffaria un mezzo informativo – l’SMS – non previsto contrattualmente (perlomeno nella versione delle Condizioni Generali di Contratto (CGC) originariamente sottoscritta dagli utenti), poiché risulta agli atti che ciascuno dei singoli istanti ha comunque effettivamente ricevuto tale notifica via SMS e avuto quindi notizia della variazione; pertanto sotto questo profilo, meramente formale, la doglianza è carente di interesse e di fondamento (fermo restando che in tutte le versioni contrattuali la scelta sul mezzo da utilizzare – raccomandata a.r., posta ordinaria, posta prioritaria – era comunque rimessa al gestore).
Ne consegue che le domande volte al ripristino del vecchio piano tariffario e al ristoro dei “disagi” subiti per la variazione tariffaria non possono trovare accoglimento.
Gli istanti hanno ricevuto un indennizzo solo perchè H3G non ha risposto, entro i termini previsti, al loro reclamo scritto.