Conciliazione tariffa rimodulata
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Risultati da 1 a 4 di 4

Conciliazione tariffa rimodulata

  1. #1
    Partecipante DOC
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    Oct 2007
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    46

    Predefinito Conciliazione tariffa rimodulata

    Tre inizia a perdere le prime conciliazioni:

    http://www.agcom.it/default.aspx?mes...ent&DocID=3233

    Leggete gente

    Attendiamo le altre

  2. #2
    Partecipante SUPER-BIG!
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    Nov 2008
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    io ho letto ma alla fina a parte i 6euro al giorno per mancata risposta al reclamo nessuno ha ottenuto la tariffa come prima della rimodulazione e se consideri tutto il tempo che è passato da settembre 2007 ad ora quasi due anni onestamente mi sembra che il gioco non valga la candela

  3. #3
    Partecipante Magico
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    2. Valutazioni dell’Autorità
    A fronte delle doglianze degli utenti sulla rimodulazione delle offerte commerciali effettuata dalla società H3G S.p.A, si deve ricordare che la facoltà del gestore telefonico di apportare modifiche alle condizioni contrattuali è sancita dall’articolo 70, comma 4, CCE e che, tra l’altro, sui relativi adempimenti nella specifica vicenda, vale a dire sulle rimodulazioni tariffarie dell’estate 2007, l’Autorità è già intervenuta con la delibera 649/07/CONS, di archiviazione “per insussistenza della violazione” dell’articolo citato.
    Né vale l’argomentazione secondo cui il gestore avrebbe utilizzato per la notifica della variazione tariffaria un mezzo informativo – l’SMS – non previsto contrattualmente (perlomeno nella versione delle Condizioni Generali di Contratto (CGC) originariamente sottoscritta dagli utenti), poiché risulta agli atti che ciascuno dei singoli istanti ha comunque effettivamente ricevuto tale notifica via SMS e avuto quindi notizia della variazione; pertanto sotto questo profilo, meramente formale, la doglianza è carente di interesse e di fondamento (fermo restando che in tutte le versioni contrattuali la scelta sul mezzo da utilizzare – raccomandata a.r., posta ordinaria, posta prioritaria – era comunque rimessa al gestore).
    Ne consegue che le domande volte al ripristino del vecchio piano tariffario e al ristoro dei “disagi” subiti per la variazione tariffaria non possono trovare accoglimento.



    Gli istanti hanno ricevuto un indennizzo solo perchè H3G non ha risposto, entro i termini previsti, al loro reclamo scritto.



  4. #4
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Citazione Originariamente Scritto da sintesi Visualizza Messaggio
    2. Valutazioni dell’Autorità
    A fronte delle doglianze degli utenti sulla rimodulazione delle offerte commerciali effettuata dalla società H3G S.p.A, si deve ricordare che la facoltà del gestore telefonico di apportare modifiche alle condizioni contrattuali è sancita dall’articolo 70, comma 4, CCE e che, tra l’altro, sui relativi adempimenti nella specifica vicenda, vale a dire sulle rimodulazioni tariffarie dell’estate 2007, l’Autorità è già intervenuta con la delibera 649/07/CONS, di archiviazione “per insussistenza della violazione” dell’articolo citato.
    Né vale l’argomentazione secondo cui il gestore avrebbe utilizzato per la notifica della variazione tariffaria un mezzo informativo – l’SMS – non previsto contrattualmente (perlomeno nella versione delle Condizioni Generali di Contratto (CGC) originariamente sottoscritta dagli utenti), poiché risulta agli atti che ciascuno dei singoli istanti ha comunque effettivamente ricevuto tale notifica via SMS e avuto quindi notizia della variazione; pertanto sotto questo profilo, meramente formale, la doglianza è carente di interesse e di fondamento (fermo restando che in tutte le versioni contrattuali la scelta sul mezzo da utilizzare – raccomandata a.r., posta ordinaria, posta prioritaria – era comunque rimessa al gestore).
    Ne consegue che le domande volte al ripristino del vecchio piano tariffario e al ristoro dei “disagi” subiti per la variazione tariffaria non possono trovare accoglimento.


    Gli istanti hanno ricevuto un indennizzo solo perchè H3G non ha risposto, entro i termini previsti, al loro reclamo scritto.


    La delibera conferma l'obbligo da parte del gestore a rispondere alla raccomandata di reclamo/diffida inviata dal cliente.
    Come già accaduto in diverse altre delibere (anche di altri gestori) non viene riconosciuto da Agcom legittimo l'eventuale tetto max di indennizzo stabilito dal gestore ( nel caso di H3g pari a 60€).
    Per quanto riguarda la rimodulazione tariffaria del 1° settembre 2007, l' Autorità non è più intervenuta ad affrontare "realmente" "nel merito" l'argomento, per evitare di sconfessare una precedente delibera a mio parere "farlocca" di fine 2007 ( delibera 649/07/CONS) in cui aveva assolto il gestore ( seppur censurando il suo comportamento) senza entrare però nel merito della rimodulazione tariffaria ma più che altro affrontando la facoltà di recesso senza penali da parte dei clienti.
    In quella delibera di fine 2007 il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di H3g fu archiviato semplicemente perchè il gestore rinunciò a richiedere le penali a chi decise di esercitare il recesso avendo un comodato e consentì lo sblocco, prima dei 9 mesi dall'acquisto, dei telefoni in versione sim-lock: tutto questo ( mi riferisco al comportamento "positivo" del gestore) avvenne però solamente verso fine anno '07, sotto la pressione dell' Agcom che aveva in corso il procedimento medesimo (di cui alla delibera 649/07/CONS) e sotto la pressione di una azione inibitoria portata avanti da Movimento Consumatori...
    Questi sono i fatti !

    PS. Il titolo del thread andrebbe modificato in "Delibera Agcom su contenzioso utenti-H3g per rimodulazione tariffaria". Non si tratta di alcuna conciliazione!

    ...

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