La delibera 96/07/CONS in realtà non è l'utima sull'argomento: c'è una ulteriore delibera Agcom sullo stesso argomento,sempre del 2007, la 126/07/CONS ad integrare ulteriormente le precedenti delibere.
Riporto gli articoli interessanti sottolineando le parti che ritengo interessanti:
Titolo: Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
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RITENUTO che, per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato sia necessario, contestualmente, adottare ulteriori misure ai sensi dell’articolo 71 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, il quale prevede che l’Autorità assicura la pubblicazione di informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe (nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici) e promuove la fornitura di informazioni che consentano a consumatori ed utenti finali di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive;
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Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento introduce misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato in attuazione dell’articolo 71 del Codice.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche ai consumatori da parte degli operatori della telefonia fissa e mobile.
3. Con successivi provvedimenti, l’Autorità può estendere l’ambito di applicazione della presente delibera anche ad utenti finali e ad operatori diversi da quelli di cui al comma 2.
Articolo 3
(Informazioni al consumatore)
1. Per facilitare l’esercizio consapevole della facoltà di scelta tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere gratuitamente:
a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in forza del contratto in vigore;
b) il proprio profilo di consumo telefonico.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l’operatore della telefonia inserisce nella documentazione di fatturazione di ciascun abbonato il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Almeno una volta l’anno dovrà essere comunicata la generalità delle condizioni economiche inerenti al contratto in corso.
3. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto all’informazione di cui al comma 1, lettera a), mediante accesso interattivo alla rete.
4. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), l’operatore della telefonia, fornisce con cadenza bimestrale il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate.
5. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 4 mediante accesso riservato che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:
a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito;
b) pagina consultabile nel sito web dell’operatore;
c) via SMS gratuito, digitando un codice.
6. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.
Articolo 4
(Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo tipologie standard di consumo)
1. Al fine di assicurare al consumatore strumenti di comparazione tra le offerte proposte sul mercato, l’Autorità, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, individua con apposito provvedimento una congrua articolazione di tipologie standard di consumo dei servizi di telefonia.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con le quali gli operatori della telefonia indicano nei propri siti web la valorizzazione in termini di spesa delle offerte proposte, in relazione a ciascuna tipologia standard di consumo.
Articolo 5
(Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo i profili di consumo individuali)
1. Allo scopo di consentire al consumatore valutazioni personalizzate di convenienza economica tra le offerte, comunque denominate, proposte dallo stesso operatore, l’Autorità, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, definisce le modalità con le quali gli operatori della telefonia rendono disponibili, sui propri siti web, guide interattive per la valorizzazione in termini di spesa delle offerte sottoscrivibili in base allo specifico profilo di consumo proprio del singolo richiedente.
Articolo 6
(Confrontabilità tra offerte di telefonia di operatori diversi)
1. L’Autorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione di prezzi che ne facciano richiesta.
Articolo 7
(Sanzioni)