[AGCOM] Contestati i corrispettivi per il recesso presenti nelle CGA di Sky
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[AGCOM] Contestati i corrispettivi per il recesso presenti nelle CGA di Sky

  1. #1
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Arrow [AGCOM] Contestati i corrispettivi per il recesso presenti nelle CGA di Sky

    Arriva la prima delibera Agcom che affronta la questione dei corrispettivi per il recesso anticipato alla luce della Legge Bersani.
    La prima azienda sotto i riflettori è Sky.

    L' Agcom affronta il problema per i costi pretesi da Sky in caso di recesso anticipato e presenti nelle CGA ( Condizioni generali di abbonamento) a partire dal 2 Aprile 2007 e con modificazioni a partire da mese di giugno 2007 e successive.

    Come possiamo leggere nella delibera Agcom la società Sky applica agli abbonati che recedono anticipatamente corrispettivi per il recesso che, secondo quanto asserito dalla società medesima nel corso del procedimento sanzionatorio n. 9/08/DIT, sono giustificati dalle seguenti categorie di costi e sottostanti attività:

    1. costi iniziali, “funzionali all’instaurazione del rapporto contrattuale”;

    2. costi finali, “funzionali alla cessazione del rapporto contrattuale”.


    Tra i costi iniziali, “come quantificati nella Tabella del Costi, al netto di IVA”, figurano:

    a)quelli relativi alle attività di installazione standard dell’impianto satellitare, che includono le seguenti voci: i) fornitura del materiale che compone l’infrastruttura necessaria per la ricezione dei servizi televisivi (antenna parabolica, illuminatore universale, staffa per il fissaggio dell’antenna, cavo satellitare posato a vista e cavo di collegamento alla presa telefonica funzionante più vicina); ii) intervento di un installatore certificato; iii) consegna del decoder e della smart card”;

    b)le commissioni pagate ai responsabili dei canali indiretti di vendita per le attività amministrative riguardanti l’attivazione del contratto;

    c) i costi di distribuzione del decoder;

    d) i costi di acquisto distribuzione e attivazione delle smart card, per le quali Sky dichiara di sopportare anche “costi di natura analoga e di entità sostanzialmente corrispondente nel corso di ciascun anno contrattuale che sono relativi ai servizi di manutenzione, sostituzione, e recupero nonché alle attività di aggiornamento del software e delle relative funzionalità”.


    Tra i costi finali, invece, Sky annovera “quasi tutti quelli riferiti alle attività di recupero del decoder, (commissioni Sky Service, costi logistici e di riparazione), quantificati complessivamente nella Tabella dei Costi in un importo compreso tra [€X ed €X] al netto dell’IVA. Tali costi, in quanto sostenuti da Sky al momento della conclusione del rapporto contrattuale, sono sempre addebitati al cliente finale nel caso di recesso anticipato, a prescindere dalla durata dello stesso rapporto”. Ciò a differenza dei costi iniziali che vengono graduati in relazione alla durata dell’abbonamento.

    Un quadro sinottico dei costi iniziali e finali su descritti e delle corrispondenti attività è rinvenibile nella Tabella denominata “EXIT FEE BERSANI – costs” , prodotta sia durante l’ispezione svolta in data 1 agosto 2007, presso la sede amministrativa di Sky, sia in risposta alle informazioni richieste in occasione della denuncia del Sig. XXX Maggio:

    Tabella 1:
    Ultima modifica di Max3; 04/09/2008 alle 10:02
    ...

  2. #2
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    A fronte dei costi e delle attività descritte nella suddetta tabella, i corrispettivi per il recesso anticipato applicati dopo l’entrata in vigore della legge n. 40, previsti nelle CGA dell’aprile 2007 e del giugno, ottobre 2007 e gennaio 2008, sono riportati, rispettivamente, nelle sottostanti Tab. n. 2 e n. 3.

    Tabella 2:

    Tabella 3:

    CONSIDERATO, con riguardo alla disciplina per il recesso specificamente introdotta dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 40/07, quanto segue:

    2.1 La legge n. 40/07, come esplicitato dal titolo[3], si inserisce in un contesto di liberalizzazione, ove adotta misure volte a promuovere, contestualmente, la concorrenza e la tutela del consumatore, nonché, proprio nel comma 3 dell’art. 1, del contraente più debole che, dinanzi a contratti per adesione, quali le Condizioni generali di Abbonamento di Sky, è privo di un sostanziale potere di negoziazione.

    2.2 In linea con il contesto su descritto, l’articolo 1 comma 3 configura un recesso agevole nei tempi e nelle modalità, e, soprattutto, non gravato da oneri ad esso non pertinenti. Il contraente debole nei contratti per adesione, salvo preavviso non superiore a trenta giorni, deve essere libero di “recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”.

    2.3 Infatti, già nelle Linee Guida della Direzione Tutela dei Consumatori per la vigilanza sull’attuazione della legge n. 40/07 si prevede che gli operatori addebitino “esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo (omissis) sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento. Per essere in linea con l’intenzione della legge n. 40/07, il concetto di pertinenza del costo dovrà essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalità/strumentalità dei costi/ricavi”.

    RITENUTO, alla luce anche di quanto sopra, che:

    2.4 La configurazione di pricing che Sky ha introdotto, per la prima volta, a ridosso della entrata in vigore della legge n. 40/07, con le CGA di giugno 2007, prodotte ed acquisite in ispezione, e che modifica[4] con le condizioni di abbonamento di giugno 2007 e successive, non sia compatibile con il valore che l’intervento legislativo ha inteso promuovere, la concorrenza, in quanto esse gravano le spese che l’abbonato deve sostenere qualora receda anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale con voci non pertinenti al recesso medesimo in ciò generando un effetto di lock-in su base annuale del consumatore ed un ostacolo sostanziale al diritto dell’utente di scegliere altre offerte o, semplicemente, la facoltà di sciogliere in qualsiasi momento – salvo preavviso di massimo 30 giorni - il vincolo contrattuale;

    2.5 L’imputazione di qualsiasi voce di costo alle attività di recesso rafforzerebbe proprio quell’effetto di retention del cliente che la legge n. 40/07 intende minimizzare.
    Infatti, il valore che l’intervento legislativo intende promuovere, la concorrenza, non è certamente compatibile con modelli di pricing del recesso che hanno, come quello di Sky, effetti di fidelizzazione o di lock-in su base annuale del consumatore, ostacolandone la migrazione verso le offerte più competitive o più gradite o, semplicemente, la facoltà di sciogliere il vincolo contrattuale.
    ...

  3. #3
    Autorità Garante M3 L'avatar di Eros76
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    Nemmeno 10 € di multa e vuole regolarizzare fatti avvenuti più di un anno fa.

    Il mio commento sul provvedimento dell'Agcom:

  4. #4
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    2.6 Alla luce di quanto sopra, i corrispettivi applicati al recesso che Sky introduce, a ridosso della legge n. 40/07, con le condizioni generali di abbonamento di aprile 2007 e che modifica[5] con le condizioni di abbonamento di giugno 2007 e successive, non adempiono all’art. 1 comma 3 della legge n. 40/07, in quanto non giustificati con voci di costo e correlate attività pertinenti al recesso.

    2.7 La giustificazione dei costi sottostanti al recesso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge n. 40, non può che essere determinata dal principio di pertinenza richiamato al precedente considerato 2.3. Infatti, se il recesso, dopo l’adozione della legge n. 40 articolo 1 comma 3, divenisse, ex novo,la sede di imputazione di costi non causati in via immediata e diretta dall’esercizio del medesimo, sarebbe possibile blindare tale esercizio con voci di costo eterogenee e dal perimetro, almeno potenzialmente, infinito. Un tale esito è chiaramente paradossale, ove conseguente ad una legge che, invece, come notato, promuove un recesso agevole, in un’ottica volta a favorire la libertà del consumatore e la concorrenza;

    III

    VALUTATA nei termini di cui ai sottoparagrafi seguenti la corretta applicazione del criterio di causalità tra i costi sostenuti e le attività che Sky svolge, in ragione e a seguito del recesso anticipato, sia in termini di pertinenza delle attività fornite per la finalizzazione del recesso, sia in termini di causalità dei costi attribuiti alle medesime attività:

    [...]

    3.2 In merito all’elenco delle attività d’inizio rapporto definito da Sky, si osserva, preliminarmente, che tali attività non sono originate, in alcun modo, dalla decisione dei clienti di recedere e, pertanto, non sono annoverabili tra le attività pertinenti al recesso. Sky ha sostenuto che gli abbonati non pagano all’inizio del rapporto contrattuale un corrispettivo in grado di remunerare i costi legati alle attività d’installazione dell’impianto satellitare, consegna e attivazione di decoder e smart card, poiché queste attività sono sussidiate attraverso i corrispettivi pagati dai clienti al momento del recesso.

    3.3 Risulta, pertanto, evidente che il modello di prezzi di recesso, adottato da Sky nelle GCA contestate, è basato su una pratica di sussidi, dal quale si evince che non è rispettato il principio di causalità del ricavo e, conseguentemente, del costo dei singoli servizi offerti. Inoltre, quanto sopra rilevato, sia in merito ai sussidi incrociati sia all’identificazione delle attività pertinenti al recesso, descritti da Sky, è contrario alle regole di corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai singoli servizi, secondo il principio di causalità.[6] Tale evidenza, di per sé, rende palesemente incongrua la giustificazione dei costi, che Sky è chiamata a fornire, allorquando pratica corrispettivi ai clienti finali, in sede di recesso.

    3.4 Per quanto attiene le attività originate dalla conclusione del contratto, si desume, anche sulla base di quanto prodotto da Sky, che il perimetro del servizio di recesso si compone di due sub-servizi forniti alla stessa Sky: in un caso, dagli Sky Service e, in un altro, da una società di servizi logistici esterna. In particolare, i due sub-servizi hanno ad oggetto la gestione del decoder, consegnato dal cliente medesimo a Sky, alla fine del rapporto contrattuale. Una volta consegnato il decoder dal cliente, Sky paga un corrispettivo agli Sky Service per il ritiro del singolo decoder pari a 7,40 Euro. I decoder sono consegnati, poi, dagli Sky Service alla società di servizi esterna che cura la successiva logistica dei decoder, dietro il pagamento di un ulteriore corrispettivo, che varia tra 2,13 e 2,56 Euro, in funzione del tipo di imballaggio.
    I corrispettivi pagati da Sky per la gestione esterna del decoder, alla fine del rapporto contrattuale, rappresentano un costo non evitabile e diretto nonché pertinente al recesso, poiché tale costo trova origine e causa nella decisione del cliente di recedere dal contratto stesso. Tali costi, infatti, sono puntualmente identificabili nei corrispettivi pagati da Sky agli Sky Service e alla società di forniture esterna per la ricezione e logistica dei decoder.
    Non sono, invece, pertinenti al recesso le attività e i relativi costi di riparazione o di rigenerazione dei decoder, anche se consegnati dai clienti agli Sky Service a seguito di recesso. A questo proposito, si osserva, in primo luogo, che i decoder restituiti subiscono un’attività di aggiornamento effettuato da Sky al fine di essere reinseriti nel ciclo di forniture al proprio parco clienti esistente. E’, pertanto, evidente che l’attività di rigenerazione dei decoder deve essere annoverata come pertinente alle attività di inizio del rapporto contrattuale, poiché funzionale per il riutilizzo del decoder da parte di un altro cliente.
    ...

  5. #5
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    IV

    RITENUTO che i corrispettivi per recesso e i corrispondenti giustificativi di costo introdotti da Sky, come sopra descritti, siano contrari alla ratio della legge n. 40/07, volta a favorire, nei contratti per adesione, l’abbattimento di barriere all’uscita del contraente debole. Tali addebiti, infatti, gravano il recesso anticipato di oneri che, da esso non causati, finiscono per sussidiare le infrastrutture di accesso a favore dei soli abbonati non recedenti o recedenti alla scadenza contrattuale;

    DATO ATTO che in data odierna, nell’ambito del procedimento sanzionatorio promosso con la già citata contestazione del 20 marzo 2008, notificata il successivo giorno 21, sono stati disposti approfondimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del regolamento sulle procedure sanzionatorie (delibera n. 136/06 e successive modifiche), in merito al trattamento sanzionatorio concretamente applicabile all’illecito oggetto del procedimento, con l’effetto di determinare la proroga del termine prescritto per la sua conclusione;

    RAVVISATA, peraltro, la necessità di intervenire sin d’ora sul piano prescrittivo, a tutela dei consumatori, affinché Sky Italia S.r.l. si attivi concretamente per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, rimuovendo i costi attualmente addebitati agli utenti in caso di recesso che risultino ingiustificati alla luce delle considerazioni sopra svolte, sì da consentire l’effettiva applicazione dell’intervento legislativo sul punto e la piena attuazione dei diritti da questo attribuiti agli utenti;

    RITENUTO al riguardo congruo prevedere per l’adempimento prescritto un termine di 60 giorni dalla notifica della presente delibera, tenuto conto del tempo trascorso dalla entrata in vigore della legge e della effettiva entità delle attività da compiere;

    ORDINA
    Art. 1
    alla Società SKY Italia S.r.l., con sede legale in Roma, via Salaria n. 1021 e sede operativa in Milano, via Piranesi n. 46, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40:

    1 di addebitare all’abbonato che esercita il recesso un importo complessivo non superiore alla somma tra: (1) il corrispettivo pagato da Sky agli Sky Service per il ritiro del singolo decoder e (2) i corrispettivi pagati da Sky alla società fornitrice di servizi di logistica integrata per il recupero del decoder presso gli Sky Service, nonché per il suo invio al CAT ed il successivo trasporto ai magazzini Sky (costi, quelli di cui ai punti 1 e 2, dichiarati dalla stessa Sky nell’allegato 7 alla propria memoria integrativa prodotta nell’ambito del procedimento sanzionatorio n. 9/08/DIT);

    2 di non addebitare al cliente recedente alcun ulteriore importo, al di là di quelli di cui al precedente punto n. 1;

    3 di adeguare le previsioni delle proprie Condizioni Generali di Abbonamento e Carta dei Servizi alle indicazioni contenute nel presente ordine, indicando dettagliatamente le spese richieste agli utenti recedenti, nel rispetto dei limiti qui fissati;

    4 di fare ricorso ai più efficaci mezzi di comunicazione pubblicitaria per rendere edotta l’utenza circa l’attuazione degli adempimenti di cui al presente ordine;
    ...

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Eros76 Visualizza Messaggio
    Nemmeno 10 € di multa e vuole regolarizzare fatti avvenuti più di un anno fa.

    Il mio commento sul provvedimento dell'Agcom:
    da quanto capisco la multa gliela darà.
    dato che l'AGCOM è un giudice amministrativo sta molto attento alla burocrazia e prima vorrà determinare con atto motivato la cornice edittale per la violazione dell'art. 1 del cd. decreto Bersani.
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Eros76 Visualizza Messaggio
    Nemmeno 10 € di multa e vuole regolarizzare fatti avvenuti più di un anno fa.

    Il mio commento sul provvedimento dell'Agcom:
    Alt ...in realtà ti è sfuggito questo capoverso:


    IV
    [...]
    DATO ATTO che in data odierna, nell’ambito del procedimento sanzionatorio promosso con la già citata contestazione del 20 marzo 2008, notificata il successivo giorno 21, sono stati disposti approfondimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del regolamento sulle procedure sanzionatorie (delibera n. 136/06 e successive modifiche), in merito al trattamento sanzionatorio concretamente applicabile all’illecito oggetto del procedimento, con l’effetto di determinare la proroga del termine prescritto per la sua conclusione;
    Arriverà la sanzione...ma con comodo...
    Ci sono altre priorità in Agcom.... hanno molto lavoro da fare....
    ...

  8. #8
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    Max3 ed Eros... fatevi un giro nei tribunali amministrativi prima di capire perchè la P.A. è così lenta in tutte le sue mosse/decisioni...
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  9. #9
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    Max3 ed Eros... fatevi un giro nei tribunali amministrativi prima di capire perchè la P.A. è così lenta in tutte le sue mosse/decisioni...
    Sì, è vero, la burocrazia in Italia è troppo lenta. Fatto sta che l'Antitrust, quando verifica un comportamento scorretto da parte di qualcuno, oltre a spiegarne i motivi sanziona seduta stante!

    Dire a qualcuno che ha commesso un illecito per poi dare una sanzione è, a mio modo di vedere, un incentivo per farsi dare la paghetta sotto banco. Lungi da me dal pensare che venga fatto apposta o che sia mai avvenuto (mai pensato una cosa del genere ) ma sicuramente incita questo tipo di comportamento.

  10. #10
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    Sì, è vero, la burocrazia in Italia è troppo lenta. Fatto sta che l'Antitrust, quando verifica un comportamento scorretto da parte di qualcuno, oltre a spiegarne i motivi sanziona seduta stante!
    dopo quanto si è concluso il procedimento per pubblicità ingannevole dell'892000 di Vodafone?
    se non sbaglio ha impiegato 10mesi...

    e, come vedi, la stessa Antitrust riserva un'intero capitoletto alla quantificazione della sanzione (in riferimento alla quale è vincolata ai limiti imposti dalla legge).
    AGCOM nel caso SKY non ha una legge che specifica nel dettaglio quale deve essere la sanzione. Quindi preferisce aspettare.

    Preferisci che il gestore impugni la sanzione per un vizio di forma e si faccia annullare la multa?
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    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


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