A fronte dei costi e delle attività descritte nella suddetta tabella, i corrispettivi per il recesso anticipato applicati dopo l’entrata in vigore della legge n. 40, previsti nelle CGA dell’aprile 2007 e del giugno, ottobre 2007 e gennaio 2008, sono riportati, rispettivamente, nelle sottostanti Tab. n. 2 e n. 3.
Tabella 2:
Tabella 3:
CONSIDERATO, con riguardo alla disciplina per il recesso specificamente introdotta dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 40/07, quanto segue:
2.1 La legge n. 40/07, come esplicitato dal titolo[3], si inserisce in un contesto di liberalizzazione, ove adotta misure volte a promuovere, contestualmente, la concorrenza e la tutela del consumatore, nonché, proprio nel comma 3 dell’art. 1, del contraente più debole che, dinanzi a contratti per adesione, quali le Condizioni generali di Abbonamento di Sky, è privo di un sostanziale potere di negoziazione.
2.2 In linea con il contesto su descritto, l’articolo 1 comma 3 configura un recesso agevole nei tempi e nelle modalità, e, soprattutto, non gravato da oneri ad esso non pertinenti. Il contraente debole nei contratti per adesione, salvo preavviso non superiore a trenta giorni, deve essere libero di “recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”.
2.3 Infatti, già nelle Linee Guida della Direzione Tutela dei Consumatori per la vigilanza sull’attuazione della legge n. 40/07 si prevede che gli operatori addebitino “esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo (omissis) sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento. Per essere in linea con l’intenzione della legge n. 40/07, il concetto di pertinenza del costo dovrà essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalità/strumentalità dei costi/ricavi”.
RITENUTO, alla luce anche di quanto sopra, che:
2.4 La configurazione di pricing che Sky ha introdotto, per la prima volta, a ridosso della entrata in vigore della legge n. 40/07, con le CGA di giugno 2007, prodotte ed acquisite in ispezione, e che modifica[4] con le condizioni di abbonamento di giugno 2007 e successive, non sia compatibile con il valore che l’intervento legislativo ha inteso promuovere, la concorrenza, in quanto esse gravano le spese che l’abbonato deve sostenere qualora receda anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale con voci non pertinenti al recesso medesimo in ciò generando un effetto di lock-in su base annuale del consumatore ed un ostacolo sostanziale al diritto dell’utente di scegliere altre offerte o, semplicemente, la facoltà di sciogliere in qualsiasi momento – salvo preavviso di massimo 30 giorni - il vincolo contrattuale;
2.5 L’imputazione di qualsiasi voce di costo alle attività di recesso rafforzerebbe proprio quell’effetto di retention del cliente che la legge n. 40/07 intende minimizzare.
Infatti, il valore che l’intervento legislativo intende promuovere, la concorrenza, non è certamente compatibile con modelli di pricing del recesso che hanno, come quello di Sky, effetti di fidelizzazione o di lock-in su base annuale del consumatore, ostacolandone la migrazione verso le offerte più competitive o più gradite o, semplicemente, la facoltà di sciogliere il vincolo contrattuale.