Questo è uno dei casi in cui il diritto alla riservatezza si "scontra" con le esigenze di
A mio avviso tale condotta viola quanto disposto dal codice della privacy.
Di fatto il gestore sta conservando, oltre i 6 mesi, dati di traffico a te ascrivibili (da quanto capisco si tratta del dato mensile di SMS ricevuti).
Questo non può essere fatto per 2 motivi:
1. I dati di traffico, come tu hai riportato, possono essere conservati per "contestazioni" e esigenze relative alla fatturazione solo per 6 mesi (terminato questo periodo devono essere archiviati in una "cassaforte" a cui può accedere unicamente la magistratura). Se pertanto loro, all'interno di una contestazione utente-operatore, hanno potuto citare questi dati vuol dire che illecitamente hanno avuto accesso alla "cassaforte" (cosa vietatissima).
2. per esigenze di fatturazione la conservazione del dato, seppur aggregato, del numero di SMS ricevuti è una informazione NON necessaria. Il codice privacy fissa un principio fondamentale nello stabilire che i dati non necessari non possono essere trattati. Ora, il gestore deve sapere in ogni momento quale parte del tuo credito è frutto di ricarica e quale parte è frutto di autoricarica (informazione necessaria). Conoscere il numero di SMS o il numero di minuti ricevuti è indubbiamente NON necessario, e quindi illegittimo.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.