Interessante ( sicuramente scontata ma con interessanti sviluppi ) delibera pubblicata dall' AGCOM in merito ad una controversia tra un utente e l' operatore Vodafone Omnitel N.V.
1. Risultanze istruttorie.
In base alla documentazione acquisita in atti, il Sig. XXXXXX, intestatario
dell’utenza telefonica xxxx, lamenta la sopravvenuta illegittimità dei costi di ricarica sostenuti per il proprio telefono mobile dal 1998 fino al 1 marzo 2007 per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e, pertanto, ritenendo gli stessi non dovuti, chiede all’operatore Vodafone Omnitel N.V. la restituzione dell’importo di Euro 370,00 (trecentosettanta/00), quale somma complessiva dei costi di ricarica onerati per il servizio prepagato nel suddetto arco temporale.
2. Valutazioni in ordine al caso in esame.
In via preliminare, la risoluzione della controversia de qua si incentra sull’ interpretazione del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 e del relativo ambito di applicabilità. La parte istante, infatti, invoca l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1 del citato Decreto Legge anche alle ricariche effettuate prima dell’entrata in vigore dello stesso.
La citata norma vieta agli operatori di telefonia mobile di applicare “costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate..aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto…”, sanzionando con la nullità ogni eventuale clausola difforme, e, tuttavia, prevede, a favore degli operatori, un periodo di transizione tra vecchio e nuovo regime, riconoscendo agli stessi un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguare la propria offerta commerciale alle nuove disposizioni.
Con riferimento all’efficacia temporale della norma, occorre evidenziare che, in base all’articolo 11 delle preleggi, “la legge non dispone che per l'avvenire” e, pertanto, “essa non ha effetto retroattivo”.
Tale precisazione limita l’applicabilità delle disposizioni de qua agitur alle sole ricariche effettuate successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, ovvero al termine indicato dallo stesso articolo 1, e ciò in perfetta aderenza al principio della successione delle fonti normative, secondo il quale i rapporti negoziali restano, di norma, regolati dalla fonte vigente al momento della nascita del rapporto.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si esclude, in assenza di espressa indicazione del legislatore in deroga al principio generale, l’applicabilità retroattiva della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n.40 alle ricariche di carte prepagate effettuate prima della sua entrata in vigore.
DELIBERA
il rigetto dell’istanza proposta dal Sig. XXXX in data 29 gennaio 2007.