Sull'applicazione dell'art. 70 comma 4
Riporto qualche spezzone della delibera che ha "inchiodato" WIND sulle rimodulazioni.
Citazione:
l’operatore telefonico deve contestualmente [all'invio del messaggino] comunicare al cliente le variazioni contrattuali ed il relativo diritto di recesso
Citazione:
anche chiamando il numero 158 [l'IVR specificatamente attivato] l’utente non avrebbe ricevuto alcuna informazione circa l’esistenza del diritto di recesso, ricevendo solo un generico invito a visitare la pagina web dell’operatore per ulteriori informazioni circa il nuovo piano
Citazione:
WIND avrebbe potuto quantomeno fornire detta comunicazione al livello informativo immediatamente successivo allo SMS, e cioè tramite il messaggio ascoltabile chiamando il numero 158. Tuttavia, come già evidenziato, in tale messaggio la facoltà di recesso non era neppure menzionata.
Citazione:
WIND ha ritenuto di aver assolto ad un preciso onere informativo affidandosi alla eventuale fortuita circostanza che il proprio cliente, pur non essendovi tenuto, si collegasse al sito
www.155.it alla ricerca di informazioni circa il nuovo piano tariffario.
E’ palese, allora, come
una siffatta condotta, se avallata, porterebbe a spostare l’onere informativo in capo all’utente, che si vedrebbe costretto a connettersi al sito dell’operatore per ricevere una informazione che, invece, dovrebbe ricevere a carico dell’operatore medesimo unitamente a quella relativa alle modifiche contrattuali.
Citazione:
contattando il call center la suddetta informazione veniva fornita solo su espressa richiesta del chiamante e con i limiti evidenziati in sede ispettiva.
mi è semblato di avere assistito alle stesse violazioni, non in riferimento al diritto di recesso ma alla eventualità di pagare costi sostenuti dall'operatore.
sbaglio?