Vendite telefoniche: senza conferma scritta non si deve pagare nulla | Consumatore
( Nuovi diritti dei consumatori da giugno 2014 | Mondo3 )
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Questa è una gran bella cosa, se ne approfittano sptt con gli anziani.
A mio nonno recentemente hanno tirato una doppia fregatura, prima la Tim lo ha convinto ad uscire dalla Wind, poi la Wind l'ha convinto a rientrare....
morale ha pagato una botta di recesso dalla Tim.
Certo che anche mio nonno...
mmmhhh, secondo me l'articolo lascia scappatoie (tanto è vero che la chiusura di quel pezzo arriva quasi a dire quel che non vuole dire :P )
da http://www.gazzettaufficiale.it/eli/...11/14G00033/sg
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il
consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del
contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformita' all'articolo 59,
comma 1, lettera o).