Ci credo...:wall:
Per gli interessati il provvedimento integrale dell' Antitrust : PS6307 chiusura.pdf
Non c'è dubbio...Citazione:
Originariamente Scritto da Mnegozio3
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Ci credo...:wall:
Per gli interessati il provvedimento integrale dell' Antitrust : PS6307 chiusura.pdf
Non c'è dubbio...Citazione:
Originariamente Scritto da Mnegozio3
Neanche mi voglio ricordare quanto tempo ho sprecato spiegando ai miei parenti che si tratta soltanto di un (classico) imbroglio... E pensare che (ahimè!!!) proprio la mia sorella ci è cascata!!! Intanto si tiene quel braccialetto come... ricordo della sua ingenuità!!!
Ci sono anche quelli che l'hanno preso solo per moda...
Io lo presi in spiaggia dal marocchino a qualche euro per sfottere un amico che lo aveva originale...(erano praticamente quasi uguali...)
Questo il messaggio che le due società dovranno pubblicare:
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
******
Le società Power Balance Italy S.r.l. e Sport Town S.r.l.
hanno commercializzato i braccialetti in neoprene e silicone nonché le collane a marchio “Power Balance” attribuendo loro qualità, proprietà ed effetti migliorativi sull’equilibrio, sulla forza e sulla resistenza fisica. In particolare, Power Balance Italy ha pubblicizzato l’esistenza di risultati sull’equilibrio, la forza e la resistenza fisica derivanti dall’uso dei prodotti sul proprio sito
Web Power Balance - Performance Technology, mediante brochure distribuite presso i rivenditori, sulla stampa nazionale e locale e ha venduto i prodotti stessi - almeno fino al maggio 2010 - nella confezione originaria del produttore statunitense sulla quale sono riportate indicazioni che alludono a prestazioni mediche. Sport Town ha pubblicizzato i predetti effetti sui propri siti internet, www.powerbalanceitalia2010.it e www.sportownonline.com.
Tale comportamento è stato ritenuto dall’Autorità come una
PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA
I messaggi diffusi lasciano intendere che mediante l’uso dei prodotti “Power Balance”i consumatori possano ottenere un aumento dell’equilibrio, della forza e della resistenza fisica.
In realtà gli effetti vantati nei messaggi non corrispondono al vero in quanto non sono supportati da alcuna documentazione scientifica.
L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell’Adunanza 22 dicembre 2010 art. 27, comma 8, del Codice del Consumo)