Guarda Aleritty, se tu sei convinto dell'interpretazione che dai sulla normativa che regola la garanzia di conformità (garanzia legale) fai bene a sostenere la tua tesi.
Ma la normativa in questione non dice assolutamente quello che sostieni tu.
Che poi ci siano altre leggi/normative/disposizioni/regolamenti in materia quello è un altro discorso.
La normativa sulla garanzia di conformità emanata dall'UE e recepita dallo stato, esclude chiaramente i soggetti "professionali". Questo non vuol dire che i soggetti professionali non siano tutelati, ma semplicemente che non è quella la normativa di riferimento.
Il negoziante è responsabile di quello che vende. Normalmente un negoziante "acquista" il bene da qualcun altro per poi rivenderlo al cliente. Se nel far ciò offre al cliente una descrizione dell'oggetto non conforme alle sue reali caratteristiche, anche in buona fede, perché per esempio gli è arrivata una brochure del produttore vecchia, sbagliata o non aggiornata,in assenza di normativa sarebbe difficile stabilire se tale mancanza di conformità è imputabile al venditore o al produttore, con conseguenze che si possono ben immaginare (il venditore direbbe che non è colpa sua e rimanderebbe la responsabilità al produttore, il quale a sua volta potrebbe dire che lui il contratto l'ha fatto con il venditore, non con il cliente insoddisfatto ecc ecc). La normativa perciò chiarisce chi deve rispondere all'utente per la violazione della garanzia di conformità.
Il motivo per cui si esclude da questa normativa le utenze professionali, deriva dal fatto che , in genere, la disciplina di acquisto di beni e servizi da parte di utenti "professionali" ha caratteristiche diverse non solo rispetto agli utenti privati, ma anche tra loro: guarda la TCG per i cellulari, oppure il prezzo del gasolio per gli autotrasportatori o la nafta "agricola"...
L'utente privato, senza questa norma, non aveva alcuna tutela contrattuale (visto e piaciuto si dice dell'acquisto di un bene), mentre un professionista può sempre negoziare un contratto di acquisto con determinate caratteristiche (tipo gli sconti, oppure canali di assistenza privilegiati)...
E cmq anche tra garanzia legale (o di conformità) e garanzia commerciale (che di solito è quella che copre i guasti e i malfunzionamenti), la questione non è ben chiara. Infatti se l'oggetto è non funzionante da subito o cmq entro un certo lasso di tempo molto breve dall'acquisto (sul quanto non mi esprimo perché ci sono solo "opinioni" in merito), si applica chiaramente la garanzia di conformità (l'oggetto è venduto come funzionante e non lo è), ma se si guasta dopo un tot di tempo in teoria la garanzia da far valere è quella commerciale (del produttore), perché in questo caso non c'è vizio di conformità da parte di chi lo mette in vendita.
Ed in effetti, in generale, la pratica è proprio quella di sostituire l'oggetto guasto se il guasto si manifesta entro un certo periodo (in base alla teoria che se si guasta dopo poco, è molto probabile che sia un problema di fabbricazione), oltre il quale il negoziante lo prende in carico e lo spedisce, correttamente, al centro di assistenza del produttore. Quanto quest'ultimo impieghi, e cosa faccia per venire a capo dell'inconveniente, non è responsabilità del venditore.
Le lettere e le minacce che tu suggerisci, di solito, funzionano perché uno non vuol storie, non perché è nel torto, ma se si dovesse andare in causa, dubito, pur dal mio esser profano in materia legale, che sia il venditore a rimetterci.