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Cerchiamo di non dare informazioni sbagliate.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazione la cui sigla è AGCOM (non AGICOM) delega ai comitati regionali di controllo delle comunicazioni CO.RE.COM, alcune funzioni, in sintonia con leggi e regolamenti regionali, da cui i Corecom dipendono, in quanto organismi di verifica e consulenza a disposizione del consiglio regionale (provinciale per Trento e Bolzano).
Attualmente la funzione di conciliazione, è svolta dai Corecom di tutte le regioni.
Mentre quella di definizione non è possibile in Veneto, Valle d'Aosta, Campania e Sardegna (salvo aggiornamenti dell'ultima ora), in attesa di leggi regionali che lo consentano.
Quindi AGCOM è unica, i CORECOM sono 19 + i 2 Comitati provinciali nel Trentino Alto Adige.
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Grazie delle precisazioni. Ad integrazione della mia precedente comunicazione del 26/09 e per completare quindi l'informativa a beneficio di tutti, aggiungo che:
L’AUTORITA’ (cioè AGCOM che significa: “'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”) ha effettuato una riunione di Consiglio il 16 febbraio 2011, alla quale hanno partecipato con propri contributi i seguenti soggetti: Telecom Italia S.p.A. , H3G S.p.A. , Tiscali Italia S.p.A., Wind S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Poste Mobile, S.p.A. ecc..., emettendo al termine la DELIBERA N. 73/11/CONS. Inoltre, l’allegato A alla delibera N. 73/11/CONS, individua i “casi giustificati” per i quali, in sede di definizione delle controversie, applicare le misure di indennizzo minimo stabilite nel medesimo provvedimento. Tra gli articoli più interessanti di tale Allegato A ci sono:
Articolo 3: Indennizzo per ritardata attivazione del servizio
1. Nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto
dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza, gli operatori sono tenuti a
corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per
ogni giorno di ritardo.
Articolo 4: Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio
1. Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta
senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli
operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non
accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione.
Articolo 8: Indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti
1. Nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti
ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a
corrispondere un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di attivazione.
Esiste anche la Direttiva comunitaria n. 2002/22/CE che concerne l’adeguata informativa agli utenti circa gli indennizzi previsti, sottolineando che “le modalità di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie devono essere precisate nel contratto stesso”. Quindi gli operatori devono adeguare i propri documenti contrattuali e le pagine web con apposite comunicazioni alla clientela circa le ipotesi di indennizzo e le modalità per richiedere la liquidazione degli indennizzi.