REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Prima)ha pronunciato la presenteORDINANZANel giudizio introdotto con il ricorso 1371/13, proposto da H3G S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti E. e M. Cardi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;controL’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCom, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge; nei confronti di Claudio Caponi, Rodolfo Valentino, Francesco Ricciuti e Biagio Catanzaro, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera 21/11/2012, n. 562/12/Cons.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGcom.;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 il cons. avv. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Consideratoche, mediante la deliberazione 21 novembre 2012 n. 562/12/cons, l’Autorità ha diffidato l'operatore di telefonia mobile H3G S.p.A. dal porre in scadenza il credito residuo da autoricarica, in occasione della rimodulazione dell'offerta "promo super tua +" ai sensi dell'art. 2, comma 20, let. d), della l. 481/95 in combinato disposto con l'art. 1, comma 6, let. c), punto 14, della l. 249/97;che, ferma restando la legittimità della decisione assunta dall’operatore di recedere, per il futuro, dall’offerta promozionale in questione, altrettanto non si può dire per la sua scelta di disconoscere il credito telefonico eccedente € 2.000,00 già maturato dall’utente mediante autoricarica (salve eventuali accertate violazioni delle previsioni contrattuali), mentre appare congruo il termine di dodici mesi (anche in analogia a quello massimo, previsto tra una ricarica e l’altra di una sim card), entro il quale dovrà essere utilizzato l’intero credito da autoricarica posseduto alla data di cessazione dell’offerta, e che decorrerà da una dettagliata comunicazione che il gestore dovrà inviare a ciascun utente;che le precedenti prescrizioni integrano e in parte qua sostituiscono la diffida impugnata, da intendersi dunque sospesa laddove le contrasti;che le spese della presente fase possono essere compensate;P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, accoglie parzialmente, secondo quanto stabilito in motivazione, la suindicata domanda cautelare, e fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di giugno 2014.Compensa le spese della presente fase cautelare.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 10 aprile 2013 con l'intervento dei signori magistrati:Calogero Piscitello, PresidenteAngelo Gabbricci, Consigliere, EstensoreAlessandro Tomassetti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE