Sul rimborso delle spese di trasferta/ spese sostenute: dall'articolo 19 del nuovo "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti " : http://www.agcom.it/provv/d_173_07_CONS_All_A.htm
" 6. Nel provvedimento decisorio l’Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l’espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Quando l’operatore non partecipi all’udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi, e pur avendo reso la dichiarazione di cui all’art. 8 comma 3, vanno comunque rimborsate all’utente, se presente all’udienza ed indipendentemente dall’esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l’esperimento del tentativo di conciliazione. "